Risarcimento di 240 milioni. Il CGA: “Inammissibile”

Evidente che la Soprintendenza e l’Assessorato regionale sono del tutto estranei al rapporto giuridico. Gli ermellini:  “La richiesta dell’A.M. Group generica e non provata”

 

 

La Civetta di Minerva, 2 giugno 2016

I giudici del CGA, oltre a respingere l’appello della A.M.Group, hanno ritenuto inammissibile anche la domanda risarcitoria avanzata dalla società. Scrivono: “Con l’atto di appello in esame, la Società ha impugnato detta sentenza (quella del Tar, ndr) insistendo nel petitum annullatorio dei provvedimenti impugnati e, in punto di risarcimento, ha reiterato la richiesta, a suo dire già prospettata nel ricorso di primo grado, specificando che essa doveva intendersi riferita al danno emergente causato dai negozi giuridici con i quali erano stati ceduti gratuitamente al Comune i terreni in questione, e costituito quindi dalla mancata disponibilità giuridica e materiale delle aree occupate sine titulo dal Comune e dall’impossibilità di realizzare l’intervento costruttivo. Quanto al lucro cessante, ha prospettato il danno derivante dal mancato inserimento nel circuito commerciale degli immobili da realizzare (una proposta irrevocabile di acquisto dell’immobile e del relativo progetto, a quanto pare di una società con sede nel sultanato dell’Oman, per 70milioni, oltre il 15% di permuta dell’edificato, valutato dal commercialista dei Frontino a quasi 27 mln e mezzo, ndr)”.

E dopo alcune pagine di spiegazioni, concludono: “La richiesta è inammissibile perché generica e non provata nei suoi elementi costitutivi, che sono principalmente la relazione di causa-effetto tra la prospettata illegittimità dei provvedimenti impugnati e la diminuzione patrimoniale statica o dinamica e l’attribuibilità specifica a un debitore. La domanda, comunque, è altresì inammissibile, anche qualora se ne permettesse l’ingresso in appello (ipotesi impossibile perché il codice del processo amministrativo non consente in appello domande diverse da quelle già avanzate in primo grado, ndr) ad onta di quanto già chiarito, perché del tutto estranea alla causa petendi e al petitum del presente giudizio”.

Insomma, la domanda risulta priva degli elementi fondamentali costituiti “dalla indicazione precisa ed espressa del danneggiante responsabile e della indicazione di una causa petendi specificatamente individuata. In sole dodici righe – osservano i giudici – la Società lamenta danni gravissimi derivanti non dai provvedimenti impugnati, ma dalla cessione gratuita al Comune dei terreni e dai maggiori costi emergenti dal ritardo nella conclusione del procedimento. Non si chiarisce neppure la relazione esistente tra i provvedimenti impugnati e la lesione dell’interesse legittimo che determinerebbe il danno, se non nel senso che la illegittimità di questi avrebbe potuto determinare un ritardo illecito nella conclusione della operazione, il che però è da escludere, come meglio si vedrà infra, atteso che i provvedimenti impugnati sono del tutto legittimi”.

Né viene specificato il rapporto di causa effetto tra i provvedimenti impugnati e la cessione gratuita al Comune, “avvenuta per altro con istrumenti di diritto privato ben prima dell’emanazione dei provvedimenti stessi, né in che termini si sarebbe verificato un danno da ritardo. A tale ultimo proposito non sono indicati neppure i termini di un eventuale ritardo che sia addebitabile alla Soprintendenza o all’Assessorato… La Società lamenta inadempimento da parte di una non meglio specificata Pubblica Amministrazione – e in ciò per altro si conferma l’inammissibilità della domanda risarcitoria che non specifica la legittimazione passiva di essa – che dovrebbe essere identificata da questo Giudice nel Comune, in ordine agli impegni contrattuali assunti (cioè il sinallagma tra cessione delle aree e rilascio dei permessi di costruire) che all’evidenza è del tutto estraneo al thema decidendum di questo ricorso”.

La causa petendi della domanda della ricorrente in primo grado e in grado di appello è “la illegittimità non delle convenzioni stipulate con il Comune o della loro risoluzione per inadempimento, ma del diniego da parte della Soprintendenza e del Decreto dell’Assessore di adozione del piano paesaggistico – insistono i giudici -. Ed è fin troppo evidente che sia la Soprintendenza sia l’Assessorato sono del tutto estranei al rapporto giuridico sinallagmatico la cui illecita violazione sarebbe causativa del danno”.

Se dunque l’unica richiesta possibile al CGA è che siano annullati i provvedimenti contro cui si è presentato l’appello, ed eventualmente solo il risarcimento del danno derivante dall’acclarata illegittimità degli stessi, è evidente che qualsiasi altra richiesta è impropria e al limite si potrebbe proporre ad altro giudice, competente. E infine, l’ultima notazione, una stoccata che è un fendente: “Esclusa qualsiasi relazione di causa-effetto tra i provvedimenti impugnati, dichiarati per altro legittimi, e il supposto danno derivante sostanzialmente dalla privazione asseritamente sine causa dei terreni a favore del Comune, acclarata quindi l’estraneità sia della Soprintendenza sia dell’Assessorato (cioè degli autori dei provvedimenti impugnati) alla fattispecie dannosa, si deve ricordare che l’eventuale indebito arricchimento sarebbe avvenuto a favore del Comune il quale, tuttavia, nel presente giudizio, non si presenta quale contraddittore della Società, ma anzi quale interveniente ad adjuvandum. Sicché sarebbe ben irrituale che in una medesima causa le parti che, secondo la definizione della migliore dottrina, “stanno dalla stessa parte”, improvvisamente cambiassero la loro posizione processuale in assenza di un esplicito ricorso in tal senso debitamente notificato in corso di causa, e sempre ammesso che tale prospettazione potesse ritenersi dipendente dal ricorso principale o con esso connessa, il che si è già escluso”. Eh sì. È proprio il caso di ricordarlo che l’amministrazione Visentin si associò all’A.M.Group nella richiesta di annullamento del decreto assessoriale di adozione del Piano Paesaggistico: un fatto che allora venne stigmatizzato da tutte le associazioni di tutela del territorio.

Ma a questo punto non sorge immediata una domanda? Se i dati di fatto e di dottrina sono così cristallini, lapalissiani diremmo, se la consequenzialità logica di questi magistrati ci appare inappuntabile, il quesito relativo agli eventuali aspetti risarcitori che altri giudici del CGA hanno posto al loro consulente professor Vincenzo Naso non avrebbe dovuto essere quanto meno più circoscritto e puntuale? E in ogni caso, per comprendere quale sia stato per la Regione Sicilia il rischio corso, e ormai fugato, vale la pena di ricordare che secondo l’ingegnere Naso, dato il pregio delle aree, era in primis opportuno correggere il prezzo di esproprio con una maggiorazione del 30%, valore in linea con la valutazione operata dal dottor Cirasa (il consulente dei Frontino) nella sua perizia, e in secundis condividere in genere “i metodi valutativi adottati dal dottor Cirasa per quantificare i danni subiti dalla A.M.Group” perché i valori ottenuti, “pur necessitando di qualche ritocco, rispetto ai calcoli fatti dallo scrivente, appaiono prossimi alla congruità”.

Queste le conclusioni in perizia: “se il parere della Soprintendenza è stato reso illegittimamente e in palese violazione della legge”, il risarcimento sarà quantificabile intorno ai 125mln e mezzo, e ovviamente la società potrà costruire; se invece il parere sarà stato reso legittimamente, la cifra sarà di 280 mln di euro. Ma “qualunque sia lo scenario prescelto da codesto Collegio, in aggiunta alla quantificazione del danno per come stimato, alla società A.M.Group, a giudizio dello scrivente, va riconosciuta l’indennità di occupazione per come calcolata al secondo quesito, oltre agli interessi e rivalutazione”.

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