“…L’immobile condonato non può essere fatto oggetto di ristrutturazione attuata mediante demolizione, totale o parziale, e ricostruzione… giacché con la demolizione… l’immobile condonato non esiste più nella sua conformazione originaria e quindi si perdono i benefici derivanti dal condono”
Da cancellare facilmente come con un colpo di spugna. Secondo il M5S Siracusa, nel procedimento che vede contrapposti la società Open Land e il Comune, si sarebbero susseguiti atti tutti da annullare de plano perché contra legem; e non solo, non ci sarebbe nessun danno da risarcire, anzi il nuovo centro commerciale sarebbe da abbattere per il ripristino dei luoghi o, al più, da acquisire al patrimonio pubblico.
A sostegno di questa teoria, i pentastellati menzionano più sentenze del Consiglio di Stato che affrontano nello specifico la questione se sia possibile o meno demolire per poi ricostruire un edificio abusivo che sia stato nel tempo comunque sanato. Il caso della Fiera del Sud quindi: edificio per il quale inizialmente era stata chiesta un’autorizzazione alla ristrutturazione e adattamento alle nuove esigenze commerciali avanzate dalla società e che poi, ottenuta l’autorizzazione, si era invece deciso di abbattere per poter ricostruire una struttura del tutto nuova e diversa, utilizzando la cubatura dell’edificio preesistente.
In più occasioni il Consiglio di Stato, evidenziano gli attivisti di Siracusa, ha affermato che “Il rilascio della sanatoria edilizia ai sensi degli artt. 31 e segg. L. 47/85, se da un lato rende legittimo l’edificio che era, strutturalmente e funzionalmente, abusivo, dall’altro non conferisce alcun ulteriore beneficio automatico o vantaggio, attuale o potenziale…Tale assunto appare assolutamente condivisibile, sol che si pensi che il contrario significherebbe ammettere che qualsiasi soggetto possa ottenere una destinazione urbanistica dei propri fondi più favorevole, o quantomeno più confacente alle proprie esigenze, semplicemente passando per le vie di fatto e confidando sulla periodica riapertura dei termini per presentare la sanatoria straordinaria di cui agli artt. 31 e segg. L. 47/85, ciò che si tradurrebbe in un vantaggio ingiustificabile in quanto rivolto a favore di un soggetto che ha scelto di porsi in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Dai titoli autorizzativi “in sanatoria” rilasciati in base agli artt. 31 e segg. L. 47/85, quindi, consegue il solo effetto di impedire che all’opera abusiva vengano applicate le varie sanzioni previste dalla legge, tra cui la demolizione e la nullità degli atti di vendita, consentendo così ai beni stessi di poter circolare liberamente in modo legale; essi, invece, non hanno il potere di rendere l’opera abusiva “conforme” alla normativa urbanistica vigente, né fanno acquisire al proprietario del fondo il diritto di disporre liberamente della volumetria oggetto di condono, dal momento che il condono esprime la rinuncia dello Stato ad esercitare una potestà sanzionatoria, rinuncia che deve considerarsi assolutamente eccezionale.
Segue, da quanto sopra esposto, che i volumi oggetto di condono edilizio possono essere utilizzati solo nello stato di fatto e diritto presupposto al titolo edilizio rilasciato in base alla L. 47/85. Gli edifici condonati, dunque, possono essere successivamente fatti oggetto solo di interventi finalizzati alla conservazione dell’immobile nello stato in cui é sorto e ad una utilizzazione di esso per una finalità conforme a quella originaria.
Sono pertanto ammissibili, su un immobile oggetto di condono, solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare l’immobile condonato neppure può essere fatto oggetto di ristrutturazione attuata mediante demolizione, totale o parziale, e ricostruzione dell’edificio con identica volumetria e sagoma, giacché con la demolizione, anche solo parziale, l’immobile condonato non esiste più nella sua conformazione originaria e quindi si perdono i benefici derivanti dal condono, che era stato rilasciato sul presupposto di una determinata situazione di fatto e diritto. Ove, poi, l’immobile sia stato condonato in quanto non conforme alla destinazione, osterebbe alla possibilità di procedere alla demolizione parziale dell’edificio condonato seguita da ricostruzione la constatazione che questa ultima dovrebbe osservare la destinazione urbanistica ed i parametri edilizi vigenti e che pertanto si determinerebbe la coesistenza, su uno stesso fondo, di destinazioni urbanistiche tra di loro incompatibili.
“Dalla affermazione per cui l’edificio oggetto di condono neppure può essere demolito e ricostruito uguale identico, a meno di perdere i benefici derivanti dal condono, – si legge nelle sentenze – discende che la volumetria condonata esiste e può essere utilizzata solo in quanto racchiusa nel manufatto oggetto di condono e secondo la destinazione d’uso di tale manufatto: essa, pertanto, non può essere traslata per essere utilizzata all’interno dello stesso fondo, né per essere trasferita su altri fondi, e tanto meno per essere utilizzata con destinazione d’uso diversa da quella condonata”.
Infine, l’ultima sottolineatura del M5S, sempre riferendo le parole testuali dei giudici amministrativi: “Deve essere respinta anche la domanda risarcitoria, non istruita su aspetto alcuno, e comunque infondata sull’an per mancanza del requisito dell’ingiustizia del danno” e, si aggiunge, è da dichiararsi nullo ogni altro atto “presupposto, connesso e/o conseguente” al primo provvedimento illegittimo .
La logica giuridica è così chiara da non aver bisogno di ulteriori spiegazioni e la giurisprudenza consolidata appare perfettamente collimante con il senso comune che non potrebbe non condividere il lapalissiano principio che sarebbe del tutto inammissibile offrire un “vantaggio ingiustificabile a un soggetto che ha scelto di porsi in contrasto con l’ordinamento giuridico” (anche per non finire nella casistica dei “cornuti e mazziati”). Ma, come sempre, c’è un ma che è dato dall’incertezza del diritto, del nostro sistema giuridico. In queste ore infatti il deputato Stefano Zito, più prudente sulla questione, sta provvedendo a un’ulteriore verifica presso gli uffici competenti dell’assessorato per verificare se, nel caso in specie, si sia fatto riferimento a un altro diverso orientamento giurisprudenziale e se risponda al vero che si possa arrivare a una definizione di nullità per tutti gli atti conseguenti alla demolizione della Fiera del Sud.
In realtà la prudenza è d’obbligo nella terra dei bizantinismi. Basti pensare al diverso orientamento in Sicilia del CGA (l’equivalente del Consiglio di Stato) in merito al recepimento della sanatoria edilizia del 2003. Scrive Legambiente in un suo dossier: “A distanza di 11 anni il CGA ha infatti sostenuto che in Sicilia non è stato recepito l’intero art. 32 della L. 326/2003, ma solo la parte relativa alla possibilità di accedere al condono, escludendo invece alcuni commi che ne limitano l’applicazione. In altre parole: la legge regionale non prevederebbe l’esclusione della sanatoria delle case realizzate in aree a vincolo relativo (paesaggistico e idrogeologico), quindi queste avrebbero dovuto essere ammesse al condono. Il parere forza molto l’autonomia statutaria della Regione Siciliana e quasi non considera che l’interpretazione più restrittiva della norma ha retto in questi anni a qualunque verifica, tanto da provocare i reiterati, quanto inconcludenti, tentativi di riaprire il condono per gli abusivi delle zone a vincolo relativo. Non tiene inoltre conto di una giurisprudenza che ha ribadito in modo sempre più deciso il dettato dell’art.9 della Costituzione che impone a tutti gli organi dello Stato la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Ed è proprio l’elusione di questo principio fondamentale il fatto più discutibile del parere del CGA”.

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