La rivoluzione di Rino Giglione: le pratiche, prima firmate dai dirigenti e vistati dal vertice, ora competono solo al Capo. In questo modo, con mano libera sulle nomine di sole dieci persone, la politica si impadronisce di un settore delicatissimo della Sicilia
Il Dirigente Generale dei Beni Culturali, Rino Giglione, è uomo d’azione; e neppure il gravoso compito di dover assolvere a due incarichi – seppure, a quanto pare, in barba alla legge Severino – gli impedisce di mettere in atto una sua vera e propria rivoluzione nel sistema regionale dei Beni Culturali. Mentre da un lato “normalizza” la Soprintendenza di Siracusa, prima con la rimozione del Soprintendente e poi con la “rotazione” dei dirigenti… sospetti (sono difesi nientemeno che dagli ambientalisti!), dall’altro infligge un duro colpo alla già residuale autonomia tecnica delle Soprintendenze dell’isola.
Nella circolare 21, il Dirigente Generale declina la propria personale interpretazione della legge 10 del 2000 (sulla dirigenza) e della Legge Severino (di cui, si direbbe con qualche dimenticanza, è convinto assertore). Dalle pieghe di un involuto ragionamento reso nel più faticoso burocratese, una disposizione emerge chiara: l’obbligo per i Soprintendenti, da ora in avanti, e in contrasto con quanto sostenuto da tutti i suoi predecessori, di firmare gli atti in uscita non per “visto” ma per piena ed esclusiva assunzione di responsabilità, anche nel merito del contenuto tecnico dei provvedimenti.
Questione di lana caprina, si dirà; non era così anche prima? Non era indispensabile la firma del Soprintendente perché un atto in uscita assumesse rilevanza esterna?
Non proprio: e la differenza non è di poco conto. Fino ad oggi, e con tanto di autorevoli circolari sull’argomento, la responsabilità del contenuto tecnico del provvedimento, e di conseguenza la firma, si attestava al dirigente dell’unità operativa competente, nella qualità di responsabile del procedimento; il “visto” del Soprintendente attestava l’attività di controllo e di coordinamento dell’ufficio, e conferiva efficacia esterna all’atto.
Quindi il Soprintendente non aveva alcuna voce in capitolo sul contenuto tecnico (per intenderci, e a titolo di esempio: il rilascio di un’autorizzazione oppure no, e le motivazioni relative)? Non del tutto. Veniva riconosciuta al Soprintendente la facoltà di sostituirsi al dirigente nella produzione del contenuto tecnico dei provvedimenti, ma solo in via eccezionale e in due casi ben definiti: inerzia o motivato dissenso. Vale a dire, qualora il dirigente non adempisse all’obbligo di emanazione di un atto di propria competenza, oppure il contenuto dell’atto non fosse condiviso dal Soprintendente nel merito tecnico. In tal caso però, si imponeva una procedura formale: un provvedimento di avocazione dell’atto, contenente le motivazioni della mancata condivisione, inviato anche al Dirigente Generale, che ne controllava la correttezza.
Quindi, ogni provvedimento era in realtà il frutto di una responsabilità condivisa e di un indispensabile confronto nel merito; e, in ogni caso, la limitazione del potere di avocazione da parte del Soprintendente costituiva una forma di garanzia dell’autonomia tecnica del dirigente, assicurando nel contempo al Soprintendente la possibilità di correzione di eventuali anomalie di funzionamento dell’ufficio.
Oggi, la situazione è diversa. L’aver accentrato nel Soprintendente tutta la responsabilità, sia tecnica che amministrativa, dell’atto decisorio gli conferisce una straordinaria autonomia rispetto al dirigente, dalle cui decisioni può discostarsi senza più la necessità di procedere ad un formale atto di avocazione. Non è, come si potrebbe pensare, una questione di tecnicismo burocratico né semplicemente una diminuzione del ruolo del dirigente di unità operativa. Di fatto, la Soprintendenza non viene più intesa come un organismo complesso, che assomma diverse specificità tecniche, e in cui la responsabilità tecnico-scientifica degli atti non può che ricadere in capo alle diverse strutture competenti per materia; di fatto, essa si trasforma in un ufficio monolitico, con un unico vertice decisorio.
Tutto, in ultima analisi, ricade e si attesta al Soprintendente.
Come ai vecchi tempi, si dirà; ma allora le Soprintendenze erano tematiche (e quindi non c’era pericolo che un soprintendente architetto dovesse occuparsi di scavi archeologici o un bibliografo di restauro architettonico) e quando, soprattutto, i Soprintendenti divenivano tali per concorso; con tanto di titoli, punteggi prestabiliti e regole certe.
Oggi, il sistema di reclutamento dei vertici delle Soprintendenze, grazie alle innovazioni della legge 10 del 2000, è sotto gli occhi di tutti. Titoli e curriculum non sono più che parole vuote, e la discrezionalità che la sciagurata legge consente ha trasformato ogni giro di nomine in un’arena in cui si azzuffano politici di ogni risma, per piazzare i propri candidati. E adesso, il gioco è fatto: chi riuscirà a far insediare al vertice di una Soprintendenza il proprio uomo avrà in mano un’intera provincia. E lo stesso Soprintendente che volesse conservare una sua autonomia tecnica nei confronti della politica, dovrà affrontare in toto e da solo le conseguenze di eventuali decisioni scomode alla politica, senza potersi far forte della condivisione delle scelte con i dirigenti del suo ufficio; e sarà quindi più debole e ricattabile.
Con la mano libera sulle nomine di sole dieci persone, la politica si impadronirà definitivamente dell’intera Regione; mare compreso (e così la finiamo anche con questi medievali no alle trivellazioni nel Canale di Sicilia!)

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