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Cabina Elettrica Palazzolo. Ricorso contro la seconda proroga regionale per l’inizio lavori

E contro la seconda proroga di 12 mesi concessa dalla Regione per dare inizio ai lavori relativi alla Cabina di Trasformazione denominata “C.P. Palazzolo” una cittadina residente a Santo Lio ha presentato ricorso ai primi di dicembre per poi inviare un’ulteriore segnalazione civica al MASE, alla Regione Siciliana e alla Soprintendenza in questi giorni.

I lavori avrebbero dovuto iniziare entro un anno dall’autorizzazione regionale del 14 novembre 2023 ma la prima e la seconda proroga fissano ora l’inizio lavori entro il 14 novembre 2026 con una generica motivazione – la “complessità maggiore del previsto – senza alcun richiamo, a monte, di una necessaria rigorosa istruttoria. La formula usata non dà infatti alcuna indicazione su eventuali fatti sopravvenuti né sembra ispirata a una doverosa valutazione dell’interesse pubblico né tanto meno sembra tener conto delle varie criticità già emerse nell’iter autorizzativo. “La motivazione è dunque meramente apparente, in violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dei principi di buon andamento e legalità” si legge nel ricorso.

Molte e attinenti a diversi ambiti le ‘anomalie’ segnalate.

In particolare restano inspiegate (e inspiegabili) le variazioni del CUP, il codice unico di progetto che dovrebbe identificare l’opera, la Cabina Primaria, in maniera chiara e univoca. Eppure, come già segnalato, se il nullaosta del Comune di Palazzolo, rilasciato nell’ambito del procedimento autorizzativo, riporta il CUP corretto, detto codice o non è presente in alcuni importanti atti amministrativi o risulta modificato in altri. “L’attribuzione di un CUP PNRR diverso non consente la certa tracciabilità del progetto e può generare effetti distorsivi sugli atti successivi, inclusa la dichiarazione di pubblica utilità” scrive la ricorrente.

Si verifica la strana circostanza che il CUP riportato in atti del maggio 2023 che dispongono il cosiddetto vincolo espropriativo non sia quello assegnato alla Cabina di Trasformazione denominata “C.P. Palazzolo”, e che addirittura non riguardi neanche la Regione Siciliana perché riferito a un intervento PNRR nella Regione Sardegna. E il non poter identificare con certezza il progetto crea incertezza anche nell’individuare la fonte di finanziamento. Appare quindi legittima l’ipotesi che la Regione si sia mossa in assenza di un identificativo essenziale del progetto, con conseguente probabile violazione dei principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione. Anomalie che – se, o quando, verificate – rappresenterebbero un vizio ab origine dell’intero procedimento tale da inficiare la stessa proroga.

Altro dubbio che emerge nel ricorso, quello relativo al finanziamento della Cabina Primaria. È ammissibile un finanziamento PON FESR per un’opera appartenente alla RTN (Rete di Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica)? Se è vero infatti che il Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è rivolto a reti locali di distribuzione, smart grid regionali, interventi non strutturali della RTN, com’è possibile finanziare con queste risorse tanto la CP quanto la Stazione Elettrica Terna 380/150 kV, ad essa strettamente correlata, entrambe già dal 2021 nel Piano di Sviluppo della rete di Trasmissione Nazionale (RTN)?

Una corretta qualificazione della CP è fondamentale. Inizialmente, per ottenere le autorizzazioni del Comune, essa viene presentata come infrastruttura locale, un nodo di rete di distribuzione locale dotato di autonomia funzionale, a servizio della rete MT/BT e degli utenti connessi. Tant’è vero che in diverse occasioni si è detto e scritto che la sua realizzazione fosse motivata dalle maggiori necessità energetiche della comunità palazzolese e da qui, probabilmente, una certa distrazione dell’Amministrazione nel trattare la pratica senza un’adeguata verifica dei profili tecnici e amministrativi. E invece proprio nel Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale di Terna del 2021 viene esplicitamente indicata come “infrastruttura oggetto della connessione alla nuova Stazione Elettrica RTN 380/150 kV, con conseguente inserimento funzionale nel sistema della Rete di Trasmissione Nazionale”. Non quindi un’opera autonoma di mera distribuzione locale, bensì un segmento funzionale di un sistema infrastrutturale unitario composto da Cabina Primaria, Stazione RTN e raccordi 380 kV.

Aspetti che avrebbero dovuto essere valutati dalla Regione prima della nuova proroga proprio per evitare una grave contraddizione giuridico-amministrativa. “Un intervento finanziato e qualificato come opera di distribuzione locale nell’ambito del PON FESR 2014-2020 non può essere funzionalmente inserito nella Rete di Trasmissione Nazionale senza una conseguente modifica della natura giuridica dell’intervento, del regime autorizzativo applicabile (anche in rapporto alle normative ambientali) e della competenza amministrativa– si legge ancora nel ricorso -. Tale condotta integra un grave difetto di istruttoria e di motivazione, nonché una violazione del corretto riparto di competenza tra Stato e Regione, avendo la Regione Sicilia consolidato un titolo autorizzativo locale su un’opera che, per stessa ammissione del proponente, risulta funzionalmente inserita nella Rete di Trasmissione Nazionale e subordinata a un decreto ministeriale di autorizzazione”.

Le normative ambientali! Non sarebbero state ritenute necessarie né la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) né la Valutazione di Incidenza (VIncA), e neanche la valutazione degli effetti cumulativi con le altre infrastrutture energetiche funzionalmente connesse e soprattutto, date le particolari caratteristiche del sito, quella degli eventuali impatti sul contesto archeologico, paesaggistico e territoriale, caratterizzato da un’elevata fragilità e pertanto potenzialmente soggetto a misure di tutela specifiche. Ignorati i principi europei di prevenzione, precauzione e integrazione ambientale, oggi espressamente sintetizzati nel criterio “Do No Significant Harm” (DSNH), per i quali gli interventi finanziati con risorse pubbliche non devono/possono arrecare danni significativi all’ambiente, alla biodiversità, alle risorse idriche, al suolo e al patrimonio culturale.

Le operazioni finanziarie a valere sul PON FESR 2014-2020, così come le infrastrutture energetiche funzionalmente riconducibili alla Rete di Trasmissione Nazionale, sono soggette al rispetto integrale della normativa ambientale europea e nazionale, e presuppongono, quale condizione di legittimità del finanziamento, dell’autorizzazione e dell’ammissibilità della spesa, lo svolgimento di una preventiva istruttoria ambientale adeguata alla natura, alla localizzazione e alla funzione reale dell’opera” si evidenzia nel ricorso.

Non resta che aspettare la risposta della Regione al ricorso. Entro fine mese. Ma a noi piace vincere facile: scommettiamo che non arriverà.

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