Il Procuratore minimizzò le anomalie dei sostituti Musco e Longo

Nonostante le “serie e circostanziate segnalazioni” di alcuni sostituti. Suscitò contrasti la nomina di Perricone a consulente sul sequestro GIDA (soci l’avv. Piero Amara e moglie) e di Pace su un procedimento penale concernente reati tributari commessi da membri del gruppo Frontino

La Civetta di Minerva, 8 giugno 2018

Il punto di partenza del procedimento disciplinare nei confronti del procuratore capo Francesco Paolo Giordano è dato, dalla prima commissione del CSM, nell’aver “minimizzato” quanto segnalato “in più occasioni” e in “serie e circostanziate segnalazioni” da alcuni sostituti procuratori in ordine a significative anomalie nell’operato professionale di alcuni sostituti, per lo più i sostituti Maurizio Musco e Giancarlo Longo. Inoltre, segnala la Commissione, “è bene precisare sin da ora che il dottor Musco è stato condannato in via definitiva in sede penale per abuso d’ufficio ed in primo grado per tentata concussione ed è stato altresì recentemente trasferito d’ufficio in via cautelare e disciplinare alla Procura di Sassari; il dottor Longo è attualmente indagato per gravi reati dalla Procura di Messina ed è anch’egli destinatario di una coeva iniziativa di apertura pratica ex art. 2”.

Quali quindi le vicende sulle quali il dottor Giordano ha “minimizzato” venendo meno ai suoi doveri d’ufficio?

LE CONSULENZE: PERRICONE – Il capitolo delle consulenze tecniche infedeli, di quelle che, con chiara evidenza per noi che seguivamo i fatti, non avrebbero dovuto essere conferite in molte delle vicende clamorose che hanno contrassegnato la cronaca di questi anni nella nostra provincia, non solo a Siracusa, ha un posto privilegiato nel verbale del CSM.

In particolare, all’attenzione dei magistrati, l’incarico conferito al commercialista dottor Francesco Perricone dalla dott.ssa Bonfiglio (ora in servizio alla Procura di Catania per la quale il CSM parla di “macroscopiche anomalie quanto meno di rilievo disciplinare”) in merito al sequestro della GIDA, società dell’avvocato Piero Amara e della moglie.

Una sorta di coda del procedimento per il quale l’ex procuratore della Repubblica di Siracusa  Ugo Rossi è stato condannato in via definitiva per abuso d’ufficio perché, “senza ragione e sulla base di una sostanziale etero/direzione dell’avvocato Amara”, aveva affiancato, nella trattazione del procedimento, anche il dottor Longo all’originario titolare dott. Bisogni (coassegnazione ritenuta poi illegittima dal CSm nel febbraio 2013).

Parallelamente al processo per lo sversamento di liquami non depurati nel Porto Grande di Siracusa (marzo 2012), con il conseguente sequestro del depuratore consortile e l’imputazione di alcuni dirigenti della Sai 8, tra cui l’ingegnere Salvatore Torrisi (figlio della seconda moglie di Rossi), su iniziativa dei pm Marco Bisogni e Delia Boschetto, il dottor Bisogni, il 6 marzo del 2012, come ricostruito nella sentenza d’appello del Tribunale di Messina (quella di condanna per Rossi e Musco), procedeva con una richiesta di sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Alessandro Ferraro e di Pietro Caruso, in qualità di amministratori della Comin srl, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di una società riconducibile all’avvocato Amara, la GI.DA. srl, società nella quale tra l’altro aveva avuto una partecipazione fino a poco tempo prima proprio il figlio di Rossi, Edmondo, costretto a dismetterla per le polemiche emerse anche sulla stampa circa le commistioni tra i magistrati della Procura di Siracusa e la famiglia Amara.

“Il sequestro era emesso dal gip in data 8 marzo 2012. Bisogni, il 30 maggio, con il visto del Procuratore aggiunto Corselli (essendosi questa volta astenuto dal farlo Rossi “per ragioni di opportunità”) formulava analoga richiesta nei confronti di Amara e della moglie Sebastiana Bona per il reato di utilizzazione delle fatture inesistenti, per l’intero importo delle stesse”.

Avendo il gip anche rigettato le richieste di dissequestro avanzate da Amara, questi reagiva con due esposti (l’uno in proprio, l’altro come legale dell’ingegnere Isoppo, titolare della Sai 8) nei quali adombrava illeciti disciplinari e penali da parte di Bisogni. Da qui la coassegnazione decisa da Rossi.

È a questo punto che si inserisce la narrazione della Prima Commissione del CSM: il procedimento, che vedeva imputati l’avvocato Amara e la moglie, era giunto in dibattimento e, dopo il trasferimento del p.m. che ne era in origine titolare, era stato assegnato alla dottoressa Bonfiglio, la quale il 14 novembre 2014, pur in presenza di una consulenza tecnica già in atti, aveva ritenuto di conferire un nuovo incarico di consulenza tecnica, al commercialista Francesco Perricone.

A segnalare al procuratore Giordano le molte anomalie di tale incarico sono subito i sostituti Salvatore Grillo, Vincenzo Nitti e Antonio Palmieri.

Si evidenzia che la consulenza tecnica del pm, con ad oggetto le medesime circostanze della pregressa consulenza tecnica voluta da Bisogni (in base alla quale era stato chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dei coniugi Amara), non solo viene svolta quando il giudizio era già a dibattimento, ma affidata proprio al dottor Perricone, già inserito nella lista testi della difesa (depositata il 28 ottobre 2014) e in rapporti professionali con il gruppo Frontino, “la cui contitolare è la compagna dell’avvocato Giuseppe Calafiore, socio di studio dell’avvocato Amara e suo difensore nel procedimento in questione”; i quesiti posti al Perricone dalla Bonfiglio risultano in parte identici  a quelli della prima c.t.p. ed in parte di natura valutativa e giuridica, ossia di verificare chi fosse l’amministratore di fatto delle società, con la premessa che “l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto non pare sia stata effettuata alla luce del criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza” e, in allegato alla consulenza Perricone, compaiono atti rilasciati poi all’imputato Amara, “con il quale il consulente tecnico del pubblico ministero non avrebbe dovuto avere alcun rapporto”. In più, evidenziavano i sostituti al dottor Giordano, l’esito di questa consulenza contraddiceva quella del precedente consulente tecnico del dottor Bisogni (prof. Rubini) e a conclusione escludeva sia qualsiasi forma di sovrafatturazione da parte della società sia che l’avvocato Amara potesse essere considerato amministratore di fatto della stessa.

Depositata tale consulenza il 12 febbraio 2015, l’avvocato Calafiore, pur in assenza di qualsiasi notifica, ne chiedeva subito copia ed il 18 presentava al Tribunale istanza di revoca del sequestro preventivo in essere, sulla quale la dottoressa Bonfiglio, nell’ultimo giorno di servizio a Siracusa, esprimeva parere favorevole. Tale istanza veniva accolta dal Tribunale, in composizione monocratica, fondandosi proprio sulle considerazioni svolte dal consulente tecnico del p.m., dottor Perricone.

Secondo il CSM il procuratore Giordano avrebbe poi di fatto “frenato” l’azione investigativa che i sostituti Nitti e Grillo (titolari del fascicolo) intendevano intraprendere nei confronti del dottor Perricone attraverso una perquisizione finalizzata ad appurare se il commercialista, inserito nella lista testi della difesa degli imputati, avesse già svolto per loro una consulenza tecnica o si fosse comunque già occupato della vicenda. L’indicazione di Giordano, “con toni forti”, fu di non compiere alcuna perquisizione se non all’esito di un interrogatorio. Ma, scrive il CSM, “la perquisizione è tipicamente un atto a sorpresa ed è chiaro che il suo svolgimento dopo l’interrogatorio (nel quale peraltro l’indagato avrebbe potuto ben avvalersi della facoltà di non rispondere) l’avrebbe potuta vanificare. Ma, anche tralasciando quest’aspetto, ciò che appare singolare, ed anch’esso obiettivamente idoneo a recidere il rapporto fiduciario con il sostituto, è la modalità utilizzata dal procuratore per persuadere il dottor Grillo dal desistere al compimento della perquisizione, ossia la telefonata serale, i toni veementi e, soprattutto, la gratuita minaccia di perquisire anche tale dottor Lo Iacono (altro consulente della Procura) se fosse stata compiuta la perquisizione contro il dottor Perricone, come se il dottor Grillo avesse avuto qualche legame personale con il dottor Lo Iacono”.

PACE – Era a conoscenza il procuratore capo Giordano del particolare profilo del consulente dottor Salvatore Maria Pace? Sì, l’informazione, precisa, era arrivata dal sostituto Davide Lucignani che lo aveva edotto del fatto (o semplicemente gli aveva ricordato) che il commercialista non solo aveva già reso una consulenza molto favorevole all’Open Land in un giudizio amministrativo di notevole rilievo economico (quello relativo al risarcimento danni preteso dal Comune per la vicenda del centro commerciale dell’Epipoli, ndr) ma aveva anche percepito redditi da lavoro da un consulente di parte della società madre del gruppo Frontino Open Land, il dottor Giuseppe Cirasa, ed era stato depositario, insieme al medesimo, delle scritture contabili di una medesima società.

Ecco perché il procuratore capo avrebbe sia dovuto discutere con il dottor Giancarlo Longo dell’opportunità, rectius inopportunità, nel nominare proprio Pace come consulente tecnico in un procedimento penale avente ad oggetto reati tributari commessi da membri del gruppo Frontino (la cui contitolare è la compagna dell’avv. Calafiore, ricorda il CSM), sia, come chiesto da Lucignani, trasmettere gli atti al giudice amministrativo e/o alla Procura competente per territorio (verosimilmente la Procura di Palermo); e ciò, nonostante le dichiarazioni di Pace e Cirasa che confutavano l’esistenza di tali reciproci rapporti professionali o di debito/credito.

“Il dott. Lucignani, già perplesso sulle modalità di raccolta di queste s.i.t., non si sa a che titolo rese, Le fece presente che nel giorno e nell’ora indicata il dottor Pace non poteva essere stato nella stanza del dottor Longo. A tali affermazioni Ella reagì “stizzito” e disse al dottor Lucignani queste parole: “Basta con questi esposti nei confronti di Longo… il dottor Longo è uno dei migliori sostituti che abbiamo in questa Procura”. E invitò quindi il dottor Lucignani a non depositare alcuna relazione scritta sull’accaduto, relazione che però il Lucignani egualmente depositò ed alla quale seguì alfine la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Messina.

Eppure anche il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, Francesco Favi, aveva più volte avvertito dell’esistenza di una “amicizia palese e conosciuta a tutti sia in termini di frequentazione sia in termini di rappresentazione all’esterno” tra il dott. Longo e l’avv. Calafiore come sarebbe poi emerso anche dalle risultanze investigative del procedimento penale della Procura di Messina che porterà all’arresto dello stesso Longo.

E contro lo stesso avvocato Favi Giordano, il 3 luglio 2017, presenterà poi un esposto, archiviato dal competente Consiglio di disciplina per manifesta infondatezza. Anche in questo caso, secondo il CSM, una decisione inopportuna visto che l’esposto proveniva proprio dall’avvocato Calafiore e che l’avvocato Favi, nel corso dell’audizione del 12 maggio 2017, aveva reso dichiarazioni potenzialmente critiche verso l’operato del dott. Giordano. “Sarebbe stato quindi decisamente preferibile far valutare l’esposto al procuratore aggiunto” nota il CSM ritenendo anche “azzardata” l’affermazione del dottor Giordano in ordine ai rapporti “splendidi” con il Foro, mentre vi sarebbe una “ostilità personale” nei suoi confronti da parte del solo avvocto Favi, uti singulus. “Risulta infatti che quanto dichiarato dall’avvocato Favi alla Prima Commissione rifletta il pensiero dell’intero Ordine degli avvocati di Siracusa, i cui consiglieri hanno accompagnato fisicamente ed in blocco il loro presidente nel rendere l’audizione il 12 maggio 2017, come a voler simbolicamente sottolineare la compattezza dell’intero Ordine. Ed è stato poi l’intero Consiglio dell’Ordine ad esprimere un parere critico verso la riconferma del dottor Giordano nella funzione direttiva ricoperta”.

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