Secondo il legale della società la precedente sentenza del CGA, mai impugnata, non era revocabile. Il Consiglio avrebbe ecceduto i limiti della propria giurisdizione sconfinando nel merito della P.A. In fase di sentenza, il collegio era “irregolarmente costituito”
La Civetta di Minerva, 7 luglio 2017
Non è finita. L’avvocato Mario Fiaccavento ha presentato un nuovo ricorso in Cassazione per la sua assistita Open Land avverso l’ultima sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con la quale si riduceva drasticamente l’entità del risarcimento danni che il Comune di Siracusa avrebbe dovuto corrispondere alla società, persino prospettando la restituzione di una parte delle somme già versate (2.800.000 euro).
“Eccesso di giurisdizione per pretermissione di precedente giudicato e violazione dell’articolo 13 del CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo,ndr), Superamento dei limiti della giurisdizione mediante invasione della sfera d’azione della pubblica amministrazione; Eccesso di giurisdizione per irregolare composizione del collegio giudicante”: questi i tre motivi fondamentali su cui fonda il ricorso.
In relazione al primo punto, tutto si incentra sulla questione se la precedente sentenza del CGA, la 73 del 2015 (quella che condannava il Comune al risarcimento) fosse o meno passata in giudicato: no, secondo il legale del Comune Nicola D’Alessandro e anche secondo il giudici amministrativi nell’ultima decisione, sì, secondo l’avvocato Fiaccavento che stigmatizza la violazione del “principio di intangibilità” di cosa ormai giudicata e quindi non revocabile. Il CGA avrebbe infatti a suo avviso non solo violato il giudicato della sentenza 73/2015, ma addirittura lo avrebbe fatto senza che quella stessa sentenza fosse mai stata impugnata per revocazione. In questo modo, dice in sintesi l’avvocato, non si prefigurerebbe mai un rimedio giurisdizionale e quindi si violerebbe anche l’articolo 13 della CEDU che riconosce a ogni cittadino, sempre, il diritto a un ricorso effettivo.
Non solo: il cga con la sentenza 276/2017, ritenendo che la società Open Land non avesse diritto a 1.100.000 euro (di fatto già corrisposti dal Comune) perché responsabile della sospensione lavori (e quindi del ritardo nel completamento dell’opera), essendo stato un ordine della Soprintendenza di cui l’amministrazione comunale non aveva alcuna responsabilità, ha, secondo l’avvocato Fiaccavento, trasformato un atto di semplice diffida da parte della Soprintendenza in un ordine di sospensione lavori “che non è mai esistito”. Anzi, il CGA avrebbe ecceduto i limiti della propria giurisdizione sconfinando nel merito della pubblica amministrazione (cioè della Soprintendenza) creando surrettiziamente un atto inesistente.
Ultimo motivo di ricorso, la composizione del collegio giudicante: il Consiglio di Stato vieta che un magistrato possa essere presente sia al momento di formulare una sentenza che a quello di revocare la stessa, situazione che nella nostra fattispecie si sarebbe appunto determinata per due giudici presenti in due diversi momenti processuali. “L’esigenza di proteggere l’imparzialità del giudice impedisce che quest’ultimo possa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda”.
E dunque, conclude l’avvocato Fiaccavento, “Dopo aver riunito un giudizio revocatorio ad un giudizio di ottemperanza, dopo aver violato il diritto dello scrivente di trattare il giudizio revocatorio separatamente e in pubblica udienza …, il suddetto collegio irregolarmente costituito ha deciso in sede di revocazione anche l’intera materia oggetto di ottemperanza … così arrogandosi … funzioni di gradi diversi e compiti decisionali di diversa ampiezza e latitudine interpretativa”.
Che dire? Coloro che, al di là dei tecnicismi giuridici, considerano comunque gravissimo che si sia realizzato un centro commerciale dove non poteva essere realizzato, non possono che ritenere la questione ancora tutta in salita. A cotanta dottrina si dovrà ancora una volta rispondere con eguale, anzi superiore, sapienza andando a individuare quelle norme che possano far coincidere le ragioni del diritto con quelle della giustizia. Che non sempre coincidono.

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