L’ipotesi speciale di commissariamento prevista dalla legge ARS sarebbe illegittima. E poiché l’elenco regionale degli idonei da cui potrebbe attingere la Sicilia è scaduto, l’unica strada rimasta sarebbe quella di pescare negli elenchi di altra regione. O farsi surrogare da Roma
La Civetta di Minerva, 16 giugno 2017
Quando sul bollettino numero 9, il 3 marzo dell’anno quinto del regno, apparve la legge n. 4 che prorogava l’esercizio provvisorio, istituiva il fondo per la disabilità e stabiliva norme urgenti per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, la pulzella d’Orleans si sfregò le mani in segno di soddisfazione. “La sanità è cosa mia e decido io”, così sembra che l’abbiano sentito esclamare in piena disinteressata eccitazione.
Un semplice articolo per riaffermare, con un artifizio, il potere di vita o di morte sulle sorti di coloro che hanno in mano il destino della salute dei suoi sudditi, qualcuno ancora entusiasta e affascinato dalla bionda liberatrice, oggi sbiancata, simbolo tangibile della loro identità. Santa, eretica, visionaria, ingiustamente morta sul rogo nel novembre dell’anno quinto del regno in quella sorta di ordalia che chiamavano elezioni.
Sara da Gela, così al secolo, era riuscita con la complicità di una parte del “consiglio reginale” ad introdurre un regime speciale e transitorio nella nomina della dirigenza sanitaria del regno: “tutte le volte in cui gli incarichi dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere giungono alla loro naturale scadenza, sono vietate nuove nomine e designati dei commissari”.
Senonché, il re della perfida albione contrapposta ai crocettiani di Valois, conosciuto con lo strano nome di presidente del consiglio dei ministri della repubblica Italiana, che allora aveva sottomesso il regno della pulzella, decise di ricorrere alla reale corte suprema custode della legge delle leggi che chiamavano Costituzione.
Gli avvocati del presidente del consiglio dei ministri della repubblica italiana prepararono subito il ricorso alla suprema corte affermando che la legge voluta da Sara da Gela era in contrasto con la costituzione, ma paradossalmente anche con la legge speciale che era stata concessa al regno della “pulzella”; legge speciale nota a tutti come statuto speciale della regione siciliana che “circoscrive la potestà legislativa regionale nella materia entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”.
Fuor di metafora, in attuazione di una specifica delega (legge nazionale n. 124/2015) che aveva tra l’altro il compito di trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di un rapporto fiduciario tra l’organo politico e gli organi di vertice delle aziende sanitarie e quello di garantire che nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, le nomine avvengano in modo imparziale e trasparente tra soggetti muniti delle necessarie competenze professionali, è stato emanato il decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016 il quale ha previsto per la nomina dei direttori generali una doppia selezione: la prima, con l’istituzione di un albo nazionale dei soggetti aventi i requisiti per la nomina a direttore generale; la seconda, a livello regionale, preceduta da avviso pubblico destinato a coloro che risultano iscritti nell’elenco nazionale e diretta alla formazione di una rosa di candidati da proporre, per la nomina, al presidente della regione.
Il decreto legislativo n. 171 prevede inoltre all’art. 5 una disciplina transitoria secondo la quale fino alla costituzione dell’elenco nazionale si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
Le procedure vigenti, in quanto non ancora costituito l’elenco nazionale, sono quelle dell’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche che così stabilisce: “la nomina dei direttori generali avviene attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale degli idonei o agli analoghi elenchi delle altre regioni”.
Nessuna norma attuale prevede il commissariamento da parte delle regioni, questo può avvenire solo nel caso in cui le regioni non provvedano entro sessanta giorni dalla scadenza alla nomina dei nuovi direttori generali, e solo con un intervento sostitutivo del Governo.
L’ipotesi speciale di commissariamento prevista dalla legge regionale sarebbe quindi illegittima.
Inoltre, poiché l’elenco regionale degli idonei da cui potrebbe attingere la Sicilia per la nomina dei direttori generali (nuove nomine che però anche in questo caso illegittimamente la legge regionale n. 4 ha vietato in contrasto con i decreti legislativi nn. 502/1992 e 171/2016) è scaduto, tale ipotesi non sarebbe quindi percorribile.
L’unica strada rimasta sembrerebbe quindi quella di fare ricorso agli elenchi di altra regione, oppure, aspettare l’intervento sostitutivo ed in pratica farsi commissariare dal governo.
La reale corte suprema custode della legge delle leggi che chiamavano Costituzione non si è ancora pronunciata, quindi non sappiamo come andrà a finire. Certamente sappiamo però che anche questa volta si tratta di un complotto omofobo nei confronti della pasticciona Sara, pulzella d’Orleans.

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