Al consulente il CGA ora assegna un mandato più stringente

Continua da articolo: Ricalcolo danno all’Open Land. Giusto revocare il CTU 

 

“Agli adempimenti prescritti il CTU dovrà provvedere nel più rigoroso rispetto del contraddittorio processuale avvisando preventivamente le parti del riavvio dell’istruttoria, procedendo, in particolare, ad avvertire preventivamente tutte le parti di ogni attività o contatto che vada ad intrattenere con ciascuna di esse, onde consentire in concreto la partecipazione agli incontri di quelle che gliene facciano richiesta. Per tale ulteriore incombente è assegnato al Consulente il termine complessivo di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione, a cura della Segreteria o della parte più diligente, della presente sentenza; provvedendo entro il successivo termine di trenta giorni al deposito di uno schema di relazione finale secondo le modalità di rito, a fronte del quale le difese e i consulenti tecnici di parte potranno presentare le loro osservazioni nei successivi 15 giorni, ed entro i successi ed ulteriori 15 giorni provvedendo, ancora il CTU, al deposito in segreteria della relazione finale, dando conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prendendo specificamente posizione su di esse”.

 

La Civetta di Minerva, 16 giugno 2017

In questi termini si sono espressi i giudici del CGA affidando un preciso mandato al loro consulente, il dottore Salvatore Pace.

Solo chi ha memoria della battaglia, strenua, condotta insieme al legale del Comune dagli avvocati di Legambiente, in uno con quelli dello studio dell’avvocato Corrado Giuliano, a difesa degli interessi di tutti i Siracusani (anche di quelli che hanno chiesto a gran voce di cercare accordi e compromessi con la società privata), può avvertire in queste parole del CGA l’eco delle dure contestazioni rivolte al dottor Pace.

Nell’aprile del 2015 gli avvocati lamentavano infatti di non aver potuto espletare pienamente la propria attività difensiva per una serie di difficoltà che non avevano consentito loro “il regolare esercizio del contraddittorio”. Non solo per non aver ricevuto dal consulente “tempestivamente” i documenti allegati alla sua relazione – depositati per altro in unica copia, “prelevata da un’altra parte presente in giudizio”, non si era potuto provvedere alla “agevole estrazione della copia di spettanza” come dichiarò l’avvocato Giuliano -, ma soprattutto perché non erano state rispettate le corrette procedure che prevedono che “ogni qualvolta un consulente d’ufficio voglia conoscere il contenuto di alcuni documenti (specie se non prodotti in giudizio) è tenuto ad acquisire il consenso di tutte le parti. Il consulente è sì autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, ma deve dare comunicazione alle parti, con specifiche modalità, del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni di verifica dei documenti. Il principio del contraddittorio è ineludibile”.

Appunto ciò che oggi il CGA ricorda con “rigore” al proprio consulente.

Solo un aspetto questo delle precise rimostranze dei legali ambientalisti puntuali nel segnalare questioni dirimenti quali, per esempio, la stessa veridicità degli atti presentati a sostegno della pretesa risarcitoria. Si disse allora che in diversi passaggi della relazione tecnica venivano richiamati atti e documenti privi degli opportuni riscontri – “più volte il ctu supporta le proprie valutazioni con locuzioni del tipo “è agli atti”, “risulta”, “è documentato”, “la documentazione in possesso dello scrivente” -, documenti e atti in parte acquisiti in modo unilaterale (quindi in assenza di contraddittorio), altri arbitrariamente considerati come aventi data certa.

“Il dottor Pace arriva a considerare la data di accettazione del servizio postale metro di valutazione della certezza della data di creazione dell’atto ma, anche ammesso che si volesse riconoscere al timbro postale un valore probante, è certo che non sulla busta ma sull’atto esso dovrebbe essere apposto – evidenziava l’avvocato Giuliano -. Il motivo è lapalissiano, lo comprendono tutti. La stessa autentica notarile dei documenti, oltre a essere in copia fotostatica, e come tale inidonea ad assumere carattere probante, appare carente dei requisiti minimi per conferire all’atto, nella sua interezza, data certa: è apposta su un foglio separato, manca il timbro notarile su ogni singola pagina, è carente dell’indicazione del numero di pagine cui si riferirebbe e infine, ma più rilevante degli altri vizi già elencati, è senza quel numero di repertorio che possa attribuire certezza alla data indicata”.

Considerazioni che, oggi, nella sentenza del nuovo CGA non appaiono bizantine come evidentemente lo furono due anni fa. L’eliminazione, de plano, dal calcolo del quantum di alcune voci è dovuta proprio all’assenza di un’idonea documentazione atta a dimostrare la legittimità della pretesa risarcitoria. Le richieste milionarie sia del consulente di parte che di quelle, simili, del consulente del CGA vengono di fatto cassate. Ma in questo modo viene anche di fatto ribaltata la precedente decisione dei giudici dell’organo amministrativo supremo per la Sicilia: come è possibile una tale difformità di vedute e di valutazioni?

SCHEDA RELATIVA

PERIZIA DEL DOTTOR PACE, consulente del CGA, in linea con le richieste dell’Open Land

In totale i danni subiti dalla società Open Land ammontano ad € 23.705.786,86

secondo il seguente quadro di sintesi:

A. Riprogettazione e adeguamento progetto iniziale € 6.006.000

B. Penali € 4.000.000

C. Aumento dei costi di costruzione € 5.000.000

D. Canoni di locazione e oneri condominiali € 1.709.101

E. Perdita finanziamenti bancari. € 6.800.000

F. Interessi legali. € 190.684,93

L’ultima sentenza del CGA del 9 giugno 2017: revoca della sentenza 601/2015

Il Comune ha già pagato 1,1 milioni di euro (se ne chiede la restituzione).

A. Secondo il Cga “considerato che agli atti non sussiste alcuna prova, né altrimenti è stata rappresentata, del fatto che le modifiche all’originario progetto di costruzione siano state determinate dal ritardo imputabile all’amministrazione, e non piuttosto, come altrimenti risulta in atti, dall’ordine di sospensione e di riadeguamento impartito ad altro fine dalla competente Soprintendenza” non è dovuto nessun risarcimento.

B. Open Land aveva esibito una scrittura privata nella quale dichiarava di aver dovuto corrispondere alla ditta costruttrice una penale di 4 milioni di euro della quale chiede il ristoro. La somma, pretesa attraverso l’esibizione di una scrittura privata (sempre con una società dei frontino (sic!), era detta “potenzialmente esorbitante rispetto al prezzo originariamente pattuito” anche nella sentenza ormai revocata. Oggi il CGA esclude il risarcimento

C. Come nella sentenza revocata, il CGA chiede che ci siano prove documentali.

1,7 milioni di euro, già versati (se ne chiede la parziale restituzione)

D. Il risarcimento dovrà essere ricalcolato non più su 14 mensilità bensì su 5 ma solo se sarà provato il danno esibendo contratti di locazione al momento conclusi. Esclusi invece “eventuali” oneri condominiali per “la mancata attivazione del Centro Commerciale e dei relativi ‘godimenti’ di locali al quale detti ‘oneri condominiali’ funzionalmente si collegano” al tempo.

E. L’Open Land contestava un decremento del patrimonio aziendale, la perdita del valore commerciale del fabbricato e un ulteriore capitale a rischio per l’Emmea (sempre Frontino) per un totale di oltre 16 milioni di euro, tali da non consentire l’ottenimento di un leasing da 30 milioni di euro. Il Cga nella precedente sentenza aveva riconosciuto solo il capitale a rischio (quantificato dal privato, e dal consulente del CGA, in 6.800.000), oggi si riconosce alla società il danno derivante dalla perdita di finanziamenti bancari revocati o negati per la concessione edilizia rilasciata in ritardo ma con un calcolo degli interessi per solo 5 mesi

F. L’Open Land aveva ottenuto nel 2010 un finanziamento di 12 milioni di euro e chiedeva gli interessi legali rapportati alla somma concessa. Il Cga li riconosce macon l’applicazione di un tasso legale sull’importo anno per anno rivalutato solo se la liquidazione dovesse essere soggetta a rivalutazione.

Gli avvocati di Legambiente calcolano che l’Open Land debba restituire circa la metà di quanto percepito: 1.600.000

 

 

DISPOSITIVO:

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, quanto al giudizio rescindente, accoglie il ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca la sentenza 601/2015; quanto al giudizio rescissorio, definitivamente pronunciando, respinge la domanda risarcitoria relativa alle voci A) (limitatamente alla voce) “Oneri condominiali”, B) “Riprogettazione ed adeguamento progetto iniziale”, C) “penali”.

Non definitivamente pronunciando, dispone ulteriori incombenti istruttori, nei termini di cui in motivazione relativamente alla quantificazione del danno relativo alle voci: A) (limitatamente alla voce) “Canoni di locazione”, D) “Aumento dei costi di costruzione”, E) “Perdita finanziamenti bancari”, F) “Interessi compensativi”.

Rinvia per la prosecuzione all’udienza camerale del 14 dicembre 2017.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Da leggere

I Diari della Fase 2. La Ripresa L’anello di Melissa e l’inganno delle illusioni… fuori dalla nostra porta

  Ricordate la maga Melissa, che consegna a Ruggiero il famoso anello magico, con il …

COLLABORA CON NOI

SIRACUSA DIFFERENZIA

IL BAR SOTTO IL MARE

Migranti

homepage

Lavoro

I Diari della Quarantena

La Civetta in gabbia

La parola ai lettori

Articoli recenti

VIDEO

Commenti recenti