Forti, da parte del legale del dottor Rizzo, le “rimostranze” sia verso la curatela, che gestisce tuttora l’esercizio provvisorio delle attività della clinica, sia verso l’ultimo giudice delegato al fallimento, il dottor Sebastiano Cassaniti, anche lui oggetto di un’istanza di ricusazione
La Civetta di Minerva, 13 novembre 2015 – Si complica la vicenda della Clinica Villa Rizzo: accanto agli attori “istituzionali” – i proprietari di ieri che chiedono la restituzione dell’azienda, i gestori recenti che affrontano la debacle della loro società (oltre i 9 mln di euro di passivo) e, sullo sfondo, le ondivaghe scelte regionali -, improvvisamente, ad essere direttamente coinvolti nella diatriba, si ritrovano, da alcuni mesi, magistrati del Tribunale di Siracusa non perché, trattandosi di fallimento, chiamati quali arbitri super partes, bensì perché trascinati, a torto o a ragione non siamo in grado di dirlo, in un vortice di polemiche, astensioni e ricusazioni.
Ad agitare le acque l’avvocato Giuseppe Cavallaro del Foro di Roma, legale del dottor Gian Luigi Rizzo, figlio del professore Franz che nel 1978 acquisì la Clinica Villa Rosanna, dal nome della figlia del ginecologo Giuseppe Serra, suo fondatore.
Forti, da parte del legale, le “rimostranze” sia verso la curatela, che gestisce tuttora l’esercizio provvisorio delle attività della clinica, sia verso l’ultimo giudice delegato al fallimento, il dottor Sebastiano Cassaniti, anche lui oggetto di un’istanza di ricusazione da parte dell’avvocato Cavallaro.
Secondo il legale la società Nuova Clinica Villa Rizzo, alla scadenza naturale del contratto di affitto del ’90, data la precedente disdetta del 28 agosto 2009, avrebbe dovuto riconsegnare l’azienda “unitariamente e complessivamente considerata, quale universitas di beni e diritti materiali ed immateriali afferenti ed inscindibilmente connessi all’esercizio dell’attività sanitaria” perché, al momento della sottoscrizione del contratto, già era attivo “il regime di convenzionamento secondo la legislazione a quel tempo vigente (L. 833/78), giusto decreto n. 76 del 10.2.79 che autorizzava la clinica all’apertura e gestione di 10 posti letto di chirurgia generale, 10 di ostetricia e ginecologia, 8 di medicina, 8 di otorinolaringoiatra”.
Un punto in realtà controverso questo in quanto, non solo per la NCVR ma anche a giudizio della curatela, “i contratti di affitto, sottoscritti dalla fallita (la NCVR, ndr) in bonis, sono in realtà contratti di locazione immobiliare aventi ad oggetto unicamente l’immobile di via Agati e ciò tenuto conto dell’oggetto del contratto, della durata dello stesso, della facoltà di recesso con preavviso di sei mesi per ambo le parti, e del fatto che l’immobile era privo dei requisiti di cui alla L.R. 39/88, tant’è che l’autorizzazione n. 76 rilasciata a Clinica Villa Rizzo nel 79 era tamquam non esset”.
La verità su questo aspetto, oggi affidato ai giudici di Cassazione, è, come ben si comprende, dirimente perché una cosa è la proprietà del solo immobile, altra la strumentazione in esso contenuta, nel tempo rinnovata e resa sempre più efficiente per soddisfare i requisiti indispensabili per l’accreditamento, e, soprattutto, la titolarità della convenzione con la Regione Sicilia. Detto in euro quei 5 mln di budget annuale e almeno altri 3, quale valore reale della clinica, che sono il motivo del contendere.
Ma tornando alle dichiarate “responsabilità” delle controparti, non solo l’avvocato Cavallaro ritiene del tutto irregolare l’eccessivo protrarsi dell’esercizio provvisorio, 2 anni, dal 15 novembre 2013 alla prossima, e forse non ultima, scadenza del 30 novembre, ma anche non assolto dalla Curatela, subentrata quale locataria al momento del fallimento, l’obbligo di restituire l’azienda il 15 marzo 2014 (data di scadenza del contratto del ’90).
Essa – scrive Cavallaro – anziché contestare gli effetti del contratto “come sembrerebbe oggi irritualmente fare, si è premurata di ottenere un nuovo titolo che legittimasse il possesso: i contratti di comodato sottoscritti il 12 marzo 2014 e 19 maggio 2014 anch’essi comunque ampiamente scaduti” (contratti, è bene precisarlo, stipulati in forza di due provvedimenti del giudice delegato e poi entrambi annullati dal Tribunale di Siracusa), e non ha interrotto l’esercizio provvisorio così come, il 26 giugno scorso, ha invece ritenuto si dovesse fare il dottor Artino.
Quali invece le colpe del dottor Cassaniti?
In primo luogo, la sua scelta di non astenersi dalla trattazione del fallimento – così come avevano precedentemente fatto in ottobre sia il dottore Giuseppe Artino che la subentrante dottoressa Viviana Urso – per motivi di incompatibilità: “l’aver partecipato alla decisione del merito della controversia, riguardante la restituzione dell’azienda, nel precedente giudizio di opposizione”.
Secondo l’avvocato Cavallaro il giudice Cassaniti non avrebbe né dovuto disporre, il 14 ottobre, la sospensione degli effetti del decreto di restituzione dell’azienda ai proprietari, né consentire, alle società interessate a subentrare nella gestione della clinica (Casa di Cura Città di Siracusa srl, Arcobaleno s.r.l. e Clinica Villa Rizzo srl), un’integrazione documentaria entro il 30 novembre prossimo. A ostacolare tale possibilità, secondo il legale, la sua stessa denuncia per i profili penali da lui riscontrati nelle proposte concordatarie di Casa di Cura Città di Siracusa s.r.l. e soprattutto la lesione sostanziale, in un tale contesto, del diritto del suo assistito, il dottor Gian Luigi Rizzo, ad essere adeguatamente difeso.
Ma ciò che ha reso ancor più caotica la situazione, al punto da determinare prima il richiamo, erga omnes, del presidente del Tribunale Antonio Maria Maiorana (residente a Catania e lontano dalle vicende siracusane) a non cercare i riflettori della piazza mediatica e a non condizionare in alcun modo il giudizio in corso, e successivamente l’intervento della Giunta Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati in difesa dei colleghi, sono stati probabilmente sia l'”irritualità” delle registrazioni delle conversazioni private con i magistrati da parte dell’avvocato Cavallaro (“La volontà del giudice delegato, dott. Cassaniti, e del Presidente della Prima Sezione dott. Alì a non interloquire verbalmente con il sottoscritto, come da testuali parole che possono essere confermate da apposita registrazione” si legge nel suo atto di ricusazione del giudice Cassaniti) sia il duro scontro con la dottoressa Urso raccontato così da Cavallaro stesso: “Ho detto in udienza che ho chiesto l’attivazione degli Ispettori del Ministero di Giustizia. Ne è seguito un battibecco con un altro legale. Il giorno successivo il Giudice Urso ha rappresentato i fatti al presidente del Tribunale di Siracusa parlando di un atteggiamento non consono nei toni e nelle parole da me utilizzati in udienza. In particolare il giudice ha sostenuto che sventolavo fogli di carta, minacciando gravi conseguenze per la clinica gestita in esercizio provvisorio dai curatori fallimentari, ma in realtà, come ho descritto in querela, ho solo depositato una copia di cortesia di significazione della Regione Sicilia”.
La querela presentata da Cavallaro nei confronti della Urso che passa alla Procura di Messina, competente per territorio di cause che riguardino i magistrati di Siracusa, si aggiunge così agli altri procedimenti avviati.
Nell’aprile 2014 il rinvio a giudizio del legale rappresentante della Società Nuova Clinica Villa Rizzo, Giuseppe Liuzza, e del professionista attestatore: il primo, in quanto il pubblico ministero aveva “ravvisato nella sua condotta un’ipotesi di falsità delle informazioni offerte ai creditori e una correlata attitudine a indurli in errore in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità della procedura concordataria”, il secondo per “falsità ideologica in certificati”. Un procedimento comunque chiuso già alla prima udienza per l’infondatezza dell’accusa, a cui però subito segue la denuncia per bancarotta fraudolenta, attualmente in corso.
E ancora, almeno a detta di alcune cronache locali, un’inchiesta della Procura per un’ipotesi di riciclaggio di denaro a carico dei responsabili della società Casa di cura Città di Siracusa e dei curatori fallimentari.

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