L’inviolabilità del demanio e la “riqualificazione” dei privati

Interesse pubblico e speculazioni private nelle diatribe infinite sul concetto di demanio. Ma per i beni extra commercium non valgono titoli di proprietà, ragioni di possesso, iscrizioni catastali, atti incompatibili con la loro natura pubblica

La parola magica è riqualificazione. Quando si è trattato di costruire sul mare, anzi più esattamente di trasformare il mare in piattaforme di cemento su cui poter realizzare di tutto, si è giocato con l’ambiguità di termini quali “infrastrutture diportistiche”, interpretando fantasiosamente quel decreto Burlando che ha dato la stura ai porti, dalla più varia estensione e tipologia, in ogni insenatura (ma non necessariamente) del lungo litorale italiano.

Ora invece basta presentare un progetto di riqualificazione della costa, di consolidamento di fragili falesie in nome della sicurezza dei bagnanti – ancor meglio se ci si aggiunge qualche scivolo destinato ai disabili, per consentire anche a loro di fruire della bellezza del mare – e i giochi sono fatti.

Le porte si aprono e le autorizzazioni sono assicurate.

Poco importa, a quanto pare, se l’intervento è fortemente impattante, se si spianano le scogliere e compaiono strade o scale o terrazzamenti. Nella nostra società liquida si è liquefatto anche il significato di demanio, letteralmente “il complesso dei beni di proprietà pubblica”.

Una categoria giuridica certamente di difficile definizione nella sua applicazione, come in tante altre occasioni abbiamo puntualizzato, e che si scontra con quella di proprietà privata, tutelata nella nostra Carta Costituzionale ma con un limite che è bene ricordare, quel comma 2 dell’articolo 42 che “costringe” la proprietà privata alla sua funzione sociale.

“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Come è noto, diversa è la natura giuridica dei beni demaniali – di quelli ricompresi nel demanio militare, destinati alla difesa nazionale, si vale la sola pubblica amministrazione, degli altri, di quelli del demanio stradale, idrico, marittimo, l’intera collettività – ma un fattore non è in discussione: la loro natura pubblica ope legis. Ciò significa che si tratta, sempre e comunque, di “beni extra commercium” per i quali non valgono titoli di proprietà, ragioni di possesso, iscrizioni catastali, atti che risulterebbero incompatibili con la loro natura pubblica.

Né è possibile ad essi indicare precisi limiti: lidi, spiagge, cigli di terreni elevati sul mare sono sottoposti al capriccioso volere del dio Nettuno cosicché la giurisprudenza, per definirne i confini, ha statuito che “criteri decisivi per stabilire se un’area rivierasca debba essere considerata appartenente al demanio marittimo è che l’area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; che, anche se non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marino; che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione”.

Nessun distinguo per la natura geologica del terreno, pianeggiante o roccioso che sia, così come è considerata irrilevante (nell’accertamento del reato di occupazione demaniale abusiva) “la mancata delimitazione”, perché essa “ha solo carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità stessa”.

La proprietà demaniale è imprescrittibile e il bene demaniale inalienabile, salvo che non intervenga un provvedimento di sdemanializzazione. In assenza di quest’atto, qualsiasi costruzione sulla spiaggia rimane abusiva e insanabile a meno che… a meno che non intervenga la fatidica autorizzazione che dovrà comunque trovare un difficile compromesso anche con quel vincolo paesaggistico imposto dalla Legge Galasso dell’85 su tutti i territori costieri, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, che vieta “qualsiasi modifica del territorio e ogni opera edilizia che alterino lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici, punendo i trasgressori e imponendo loro l’onere del ripristino dello stato originario dei luoghi”.

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