Nel vincolo paesaggistico attività vietate se non c’è un’autorizzazione

A gran voce alcuni imprenditori (Pillirina, Epipoli) rivendicano il loro diritto a costruire, ma il CGA per la Regione Siciliana con la decisione n.1114/08 recita: “… con la richiesta e il successivo provvedimento il vincolo assume contorni precisi e delineati in relazione alla singola attività”

E’ il riferimento alla strumentalità della fruizione del mare che consente l’autorizzazione temporanea di alcune strutture di facile rimozione; diversamente, solo quanto previsto dall’art. 15 della L.R. 78/1976 avrebbe consentito di realizzare nella fascia di inedificabilità assoluta.

Ecco cosa dice l’art.15 citato: “Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonchè la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq; c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l’ indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq; d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso; e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici”.
Il C.G.A per la Regione Siciliana con la Decisione n.1114/08 recita: “Il vincolo paesaggistico è un vincolo di carattere generale, aspecifico, privo di contenuto effettivo. Esso si invera e si determina in funzione della richiesta di autorizzazione. Prima di essa il vincolo si esplica solo nel generico divieto di tutte le attività modificative e come tale inidoneo ad individuare concretamente quale attività sia effettivamente vietata perché in contrasto con il vincolo stesso coincidente con il divieto generico di compiere attività non autorizzate dalla normativa edilizia ed urbanistica. 
Nel vincolo paesaggistico tutte le attività sono a priori vietate se non in funzione di una autorizzazione, con la quale il contenuto confermativo si realizza di volta in volta ed il vincolo stesso si concretizza con il medesimo provvedimento, negativo o positivo che sia. In pratica, senza la richiesta di autorizzazione, il vincolo paesaggistico si esplica quale qualità dei luoghi ma non come comando giuridico specifico verso il singolo.

La presentazione della richiesta di autorizzazione individua l’oggetto non solo dell’attività permessa, ma soprattutto il contenuto dell’attività vietata che si identifica con tutto ciò che non è stato permesso. Con la richiesta di autorizzazione ed il successivo provvedimento il vincolo assume contorni precisi e delineati in relazione alla singola attività.”

Alla luce di ciò ne consegue che alla valutazione della Soprintendenza è sottoposta non l’attività imprenditoriale ma la sola modificazione dei luoghi, atteso che il vincolo paesaggistico riguarda la tutela del valore estetico culturale dell’ambiente e si esplica nel conformare l’attività dell’uomo sotto il profilo immobiliare e non economico-imprenditoriale.

 

 

 

 

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