Sbarcadero Santa Lucia. Storie di prevaricazione e di un lotto intercluso

Nel contesto sempre più fosco di vere o presunte concessioni demaniali in cui, almeno dai documenti resi disponibili, sembra non si possa che riconoscere la veridicità di quanto ipotizzato da Marco Gambuzza – “La concessione demaniale (forse) in possesso del Musciarà riguarda una parte ben più ridotta di quanto di fatto abbia occupato” – (‘forse’ perché ancora si devono conoscere le ultime concessioni autorizzate dal demanio marittimo), torna di attualità una vicenda che ha anch’essa la sua origine nel 2004, proprio quando la prima concessione demaniale venne data alla società L’Una.

Protagonista suo malgrado il dottor Attilio Bongiovanni, direttore del Dipartimento di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria dell’Azienda Sanitaria di Modena, oggi in pensione, proprietario di un terreno ormai chiuso tra due proprietà del titolare del Musciarà  Salvatore Pallone. Tutta la sua sofferta esperienza siracusana è stata inevitabilmente condizionata dalla lontananza e quindi dall’impossibilità di venire subito a conoscenza, ogni volta, di quanto accadeva a Siracusa. Una sua condizione personale di cui tener conto se si vogliono davvero comprendere ritardi e difficoltà nel reagire ai ‘soprusi’ che ha dovuto subire, e la necessità di doversi affidare sempre a qualcun altro per tutelare i propri interessi, con tutto ciò che questo comporta.

Nell’ottobre 2004, informato a Modena che la Capitaneria di Porto stava delimitando i confini tra le proprietà private e quelle demaniali nel Porto Piccolo, Bongiovanni aveva scritto immediatamente al Comandante per far presente il rischio che il proprio terreno venisse privato dell’ “antico, attuale, naturale e comodo accesso da Riva Porto Lachio” e di fatto intercluso, evidenziando che, a termini di legge, in quanto persona interessata, avrebbe dovuto essere preavvertito e diffidava quindi dal creare una qualsiasi servitù a suo danno.

La risposta del comandante Antonino Munafò era stata rassicurante: “Si rappresenta che non è in atto alcuna procedura di delimitazione disposta da questa Autorità Marittima ai sensi dell’art.32 C.N. bensì semplicemente una ricognizione del confine demaniale marittimo finalizzata all’apposizione di termini che ne rendano evidente l’ubicazione. Pertanto è chiaro che un’attività del genere non determina il sorgere di situazioni nuove ma è diretta ad accertare e a porre in maggiore evidenza il limite attuale del demanio marittimo e non certo a modificarlo. In merito alle paventate ipotesi di costituzioni di servitù prediali si evidenzia come il sorgere di tali diritti attenga a problematiche di natura civilistica che, qualora se ne presenti la necessità, i proprietari dei fondi coinvolti potranno dirimere nelle sedi opportune (sic!)”.

Sfugge oggi anche a noi quale differenza si dovesse fare tra ‘delimitazione’ e ‘ricognizione finalizzata all’apposizione di termini’ di un’area già demaniale, se non per il fatto, non indifferente, che, nel primo caso, il dottor Bongiovanni avrebbe dovuto essere coinvolto.

Rilevano comunque due date: quella della risposta della Capitaneria, 8 ottobre 2004, e quella della concessione rilasciata al privato dallo stesso Ente, il 24 marzo 2004.

Risultato? D’allora il lotto risulta intercluso e gravato da una servitù di passaggio ottenuta, per di più, per via giudiziaria. Ne parliamo tra un attimo, dopo la storia di una recinzione… che non nacque.

Nel 2008 il dottor Bongiovanni ottiene dalla sezione edilizia privata del Comune l’autorizzazione a recintare il proprio terreno dal lato fronte mare. Un’elegante recinzione in ferro pieno, ancorata a un cordolo di base a 10 mt dal confine demaniale (l’ormai famigerata particella n.4145), per un’altezza di 1,20 (in tutto quindi dal suolo un metro e 40, indicazione fondamentale!), con un passaggio per l’accesso al lotto largo 3 mt.

Era marzo: viene realizzato il cordolo ma a luglio il dottor Bongiovanni ha due brutte sorprese: non solo davanti al suo terreno è stata realizzata una palizzata in legno di altezza maggiore rispetto a quanto a lui consentito (una barriera alta mt 2,80!) ma per di più gli viene negato il passaggio, prima possibile, attraverso un varco su via Porto Lachio.

A conclusione della successiva causa promossa da Bongiovanni per il reintegro in possesso e del diritto di veduta, il giudice, nel dicembre dello stesso anno, ordina alla società l’Una di “reintegrare i ricorrenti (Bongiovanni) nel possesso della servitù di transito sulla particella demaniale mediante consegna della copia delle chiavi della serratura del cancello messo in opera dal lato della via Porto Lachio”, e ordinava anche “la reintegrazione nella servitù di veduta, con rimozione immediata della palizzata”.

“Noi tutti eredi dei proprietari del terreno indiviso (ma nell’atto di divisione del 1946, meticolosamente assegnato ai 4 fratelli) in origine, entravamo dal terreno demaniale per tutta la sua lunghezza – ricorda il dottor Attilio Bongiovanni -. Dopo la lottizzazione del terreno, a termini di legge, ho chiesto di poter procedere alla recinzione del mio lotto come attestano i documenti che le ho mostrato. Ottenuta l’autorizzazione si è potuto procedere alla costruzione del cordolo cementizio sul quale fissare la cancellata con al centro il passo carraio largo tre metri. Ed è stato a questo punto che Pallone ha costruito la sua altissima palizzata e abbiamo così ‘scoperto’ che aveva ottenuto la concessione demaniale. Da qui la corsa di mia sorella all’urbanistica (inutili le proteste) e il ricorso al tribunale civile visto che la concessione era stata data anni prima a nostra insaputa e non era possibile impugnarla. E sorvoliamo sui toni e le minacce”.

L’ordinanza del 2008 viene però riformata nel maggio 2009 a seguito del ‘reclamo’ di Pallone: viene rigettata la domanda per la servitù di veduta ma confermato quanto deciso nel 2008 sulla servitù di passaggio sebbene in riferimento ‘solo’ al dottor Bongiovanni e non alla sua società in quanto, secondo il giudice, “priva di legittimazione attiva” (Incredibilmente, da quel ‘solo’, il o i proprietari del Musciarà hanno dedotto e cercato di far valere che soltanto Bongiovanni, e non altri, potesse (e tuttora possa) entrare nel suo lotto. Come negare che si possa invitare a casa propria degli amici. Esilarante!)

La palizzata quindi non deve più essere abbattuta perché non viene riconosciuto il diritto di veduta così come ribadito in una nuova successiva causa dove si chiarirà che “secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione… tale diritto non sussiste tra due fondi posti sullo stesso livello”. Neanche se uno dei fondi non è di proprietà ma in concessione? Neanche se la concessione demaniale recita che “il concessionario non potrà indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli”? E saranno state verificate tutte le autorizzazioni relative alle opere che poi Pallone ha realizzato?

E così, sebbene il dottor Bongiovanni fosse stato autorizzato a recintare il suo lotto con tanto di apertura di 3 mt sul fronte mare, si trova invece davanti una barriera di legno, priva anche di un minimo passaggio pedonale: il suo lotto resta ‘cieco’, chiuso tra palizzata, due lotti di proprietà di Pallone a destra e a sinistra e il muro di via Riviera Dionisio il Grande. Uno sfregio. Anche la grande tamerice presente nel suo terreno a un certo punto sparirà!

Oggi, l’unico passaggio ‘concesso’ a Bongiovanni resta quello su via Porto Lachio, che dovrebbe avere una larghezza “almeno di mt 1,20 a spese della resistente (la società L’Una)” e dovrebbe avere anche, quanto meno, un cancello ‘agibile’ da poter aprire da soli quando si vuole con piena libertà e facendo entrare chi si vuole, proprio come si fa normalmente in casa propria. Invece, a sbarrare l’accesso, una grossolana massiccia staccionata in legno che l’ultima volta è stata aperta da due persone –  impossibile che ci riesca chiunque, figurarsi un ottantenne – e per giunta a terra una fila di blocchi di tufo che rende ancora più difficile il passaggio. Una grave limitazione della libertà di usare i propri beni per il dottor Bongiovanni, la lesione dei suoi più elementari diritti se deve chiedere il permesso per entrare in casa sua. Se a casa sua entrano persone non autorizzate e fanno ciò che vogliono.

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