Il riordino degli Uffici Regionali dei Beni Culturali era già stato avviato negli anni scorsi ovvero al momento in cui nel 2010 si è tentata l’istituzione dei musei autonomi. Nel 2016 si istituirono i Poli museali provinciali che nel siracusano sono stati due, uno per i Beni Artistici, l’altro per i Beni Archeologici, ma l’istituzione non venne accompagnata da un’autonomia finanziaria. Nel 2019 un nuovo riordino ridusse le postazioni dirigenziali promuovendo un nuovo trasferimento di risorse umane e di dirigenti nelle Soprintendenze provinciali a scapito dei Parchi e dei Musei. Infine la riorganizzazione del 2020 ha istituito i Parchi Archeologici, ai sensi della L.R. 20/2000 il cui funzionamento con bilanci autonomi è stato avviato in tempi diversi e l’attuazione ai sensi di legge non si è ancora completata (vedi il caso di Siracusa) per il mancato insediamento del Comitato tecnico scientifico, sostituito dal Commissario ovvero dal Soprintendente pro-tempore.
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La distinzione attuata tra la gestione del patrimonio immobile e mobile, affidato ai Parchi archeologici ed ai Musei e la tutela dello stesso, nonchè del territorio vincolato, affidata alle Soprintendenze, nella riorganizzazione degli uffici del 10 marzo ultimo scorso assume valore di una presa d’atto dell’insufficiente contingente di Dirigenti in servizio, senza risolvere ancora una volta la problematica della carenza delle qualifiche specialistiche previste dalle leggi di settore (ovvero la L.R. 80/77 e 116/80) che istituiva le sezioni coincidenti con i Beni: 1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici; 2) architettonici; 3) archeologici; 4) etno-antropologici; 5) storici, artistici ed iconografici; 6) bibliografici; 7) archivistici.
In seguito alla delega effettuata dallo Stato la Regione Sicilia con la Legge 80 del 1977 , si stabilì la struttura, il funzionamento e l’organico dell’Amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia prevedendo che ad ogni categoria di bene culturale fosse preposto un Dirigente in possesso della specifica formazione richiesta ai fini della gestione e tutela del patrimonio di competenza nel territorio provinciale assegnato. Il personale tecnico avrebbe goduto di una formazione ed aggiornamento permanente: infatti vennero istituite borse di studio “per motivate esigenze di alta specializzazione” che immisero i vincitori, dopo il superamento di un esame-colloquio (con Legge Regionale 41/85) nel ruolo di Dirigente tecnico dell’Assessorato Beni Culturali. Ai sensi dell’art.22 della medesima legge, si stabilì di comprendere all’interno dei programmi regionali previsti per l’occupazione giovanile, dalla L.285/77, giovani con compiti di sorveglianza, custodia, censimento, catalogazione, animazione culturale ecc.
Di quei Dirigenti vincitori di borsa di studio in Provincia di Siracusa, nel ruolo dei Beni Culturali, a seguito dei pensionamenti è rimasto in servizio un solo Dirigente archeologo mentre gli altri provengono da altri Dipartimenti regionali. Ciò in applicazione della L.R. 10/2000 che con l’istituzione del ruolo unico della Dirigenza ha consentito la mobilità tra gli uffici regionali. A seguito dell’applicazione di tale legge e della spending-review non si è provveduto all’espletamento di concorsi pubblici e l’ultimo concorso per tecnici dei Beni Culturali bandito nel 1999 è stato annullato. In sintesi, grazie ad una competenza speciale che vede a far data dal 1977, la delega sulla gestione e tutela dei Beni Culturali alla Sicilia, la Regione anziché mantenere l’organizzazione per categorie di Beni, prevista ed applicata in base al Codice unico dei Beni Culturali e dalle leggi sopracitate, non la applica nell’assegnazione degli incarichi Dirigenziali.
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La riorganizzazione delle strutture intermedie e delle Unità operative delle Soprintendenze operata dalla Giunta Musumeci prevede infatti gli accorpamenti delle sezioni tecnico-scientifiche ed affida i relativi incarichi ai Dirigenti disponibili nel ruolo dei Beni Culturali ovvero nel ruolo di altri Dipartimenti, in totale dissonanza con quanto previsto dalla normativa statale nonché dalla Legge 116/80 (vedi art.18 qui allegato).
La Catalogazione costituisce nel Codice dei Beni Culturali il presupposto della tutela del patrimonio e quindi dell’azione di tutela garantita dall’art.9 della Costituzione Italiana: senza la conoscenza non potrebbe svilupparsi alcuna azione di tutela e/o promozione. Del tutto simile all’organizzazione del Ministero, la Catalogazione in Sicilia nasce con la legge 80 del 1977 attraverso l’istituzione del Centro Regionale per l’Inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva. Si stabilisce altresì che l’inventario e la catalogazione rientrano tra le competenze delle Soprintendenze, che così acquisiranno personale specializzato e formato attraverso l’uso di nuove tecnologie informatiche : le numerose società coinvolte nel bando nazionale dei “Giacimenti culturali” Lexon, SBN con Agorà , Pinacos, Skeda e Minerva essendo specializzate in schedature di diverse categorie di beni archeologici, architettonici, bibliografici, storico artistici, ecc. formano anche personale a vari livelli di specializzazione.
“Questo personale venne gestito dalla società in house della regione, la Beni Culturali SPA divenuta oggi SAS è stata ad oggi una risorsa mortificata perché mantenuta in condizione di precariato pur essendo funzionale e propedeutica alle competenze di tutela ma spesso impiegata in attività istituzionali senza alcun riconoscimento perché mai stabilizzata nei ruoli. Si pensi inoltre che a seguito di tentativi velleitari di formulazione di schede autonome elaborate dalla Sicilia, si convenne di utilizzare i medesimi tracciati utilizzati dallo Stato ovvero dall’Istituto Centrale del Catalogo, senza riuscire dopo 30 anni a formare un catalogo unico regionale. In fin dei conti la Catalogazione ha messo in luce un aspetto che forse si voleva oscurare dell’attività pubblica, consistente nell’offerta di occupazione rivolta a un bacino qualificato che, pur nell’impossibilità della prosecuzione dei contratti ricadenti dai progetti “Giacimenti culturali” che certamente avrebbero meglio sorretto il settore privato, ha creato un quadro non organico di personale affidato a singole professionalità locali senza la possibilità di una attività di coinvolgimento di professionalità esterne che rimangono, soprattutto nel settore dei Beni Artistici ed Archeologici, fondamentali ma legate al rapporto personale che può istituirsi con il mondo della ricerca. Un fallimento nonostante le ingenti spese sostenute per il personale, per la progettazione dei sistemi informatici, per le attrezzature acquistate, che oggi rimangono fini a se stesse e non fruibili al pubblico. E lo stesso vale per le professionalità nuove e giovani che restano (ancora una volta oggi) escluse dall’accesso alla funzione pubblica.”
(Il Patrimonio degli equivoci, Gerbino-Santalucia – ed.Torri del Vento pagg.249/25).
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E intanto nella riorganizzazione degli uffici regionali ancora una volta vengono ignorati così come i funzionari tecnici laureati ed inquadrati nei ruoli dei beni culturali presenti nelle Soprintendenze che, non potendo accedere a progressione di carriera verticale, restano subordinati ai Dirigenti provenienti da formazioni diverse.
Art. 18 L.R.116/80
Alla qualifica di dirigente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:
- a) per gli archeologi, della laurea in lettere, nonché di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami [2];
- b) per gli storici dell’arte, della laurea in lettere o materie letterarie, nonché di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami,
- c) per gli architetti, della laurea in architettura, con la dimostrazione, attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;
- d) per gli ingegneri, della laurea in ingegneria;
- e) per i naturalisti, della laurea in scienze naturali o biologiche o geologiche con la dimostrazione, attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;
- f) per gli etnologi e gli antropologi, della laurea in lettere, materie letterarie, filosofia, sociologia, lingua e letterature straniere, con la dimostrazione attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;
- g) per i bibliotecari, della laurea in lettere, giurisprudenza o scienze politiche, materie letterarie, lingue e letteratura straniera (facoltà umanistiche in generale).
Alla qualifica di esperti laureati si accede mediante pubblico concorso per esami, col diploma di laurea ed un corso specifico di studi nel settore.
Alla qualifica di assistente tecnico si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:
- a) per i restauratori, dell’attestato o del diploma rilasciato dall’Istituto centrale per la patologia del libro o dall’Istituto centrale per il restauro o da altri Istituti specializzati dello Stato o delle Regioni, purché forniti di diploma di scuola media di secondo grado;
- b) per i disegnatori, del diploma di maturità artistica o diploma di maturità di arte applicata o scientifica o di geometra;
- c) per i geometri, del diploma di geometra o titolo equipollente nella professione;
- d) per gli aiuto bibliotecari, del diploma di scuola media di secondo grado;
- e) per gli assistenti di laboratorio di informatica, cartografia, fotointerpretazione, aerofotogrammetria e tecnica audiovisiva, del diploma di scuola media di secondo grado [3].
Alla qualifica di ragioniere si accederà mediante pubblico concorso per esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale.
Ai vincitori di concorso qualora non in possesso di un titolo di specializzazione o qualificazione rilasciato da istituti specializzati, è fatto obbligo di frequentare almeno un corso di specializzazione o qualificazione organizzato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

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