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	<title>Corte di Giustizia Europea &#8211; La Civetta di Minerva</title>
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	<description>Notizie e Attualità da Siracusa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2020 17:21:48 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Autorizzazione Open Land, la questione torna al TAR Sicilia</title>
		<link>https://www.lacivettapress.it/2017/06/07/autorizzazione-open-land-la-questione-torna-al-tar-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina De Michele]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 20:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Giustizia Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenza di servizi]]></category>
		<category><![CDATA[legge 28/99]]></category>
		<category><![CDATA[società Emmea]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Giustizia Europea giudica &#8220;manifestamente irricevibile&#8221; la proposta di &#8220;pronuncia pregiudiziale&#8221; chiesta dai magistrati siciliani. Sulla vicenda una lettera anonima getta ombre oggi pi&#249; che mai da diradare &#160; La Civetta di Minerva, 2 giugno 2017 Lussemburgo, 27 aprile 2017. La decima sezione della Corte di Giustizia Europea, in relazione all&#8217;annosa vicenda dell&#8217;autorizzazione &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0px 0px 13px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><em><span style="margin: 0px; font-size: 12.5pt;">La Corte di Giustizia Europea giudica &ldquo;manifestamente irricevibile&rdquo; la proposta di &ldquo;pronuncia pregiudiziale&rdquo; chiesta dai magistrati siciliani. Sulla vicenda una lettera anonima getta ombre oggi pi&ugrave; che mai da diradare</span></em></strong></span></p>
<p>  <span id="more-9355"></span>  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="background: white none repeat scroll 0% 0%; margin: 0px; color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">La Civetta di Minerva, 2 giugno 2017</span></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 13px; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Lussemburgo, 27 aprile 2017. La decima sezione della Corte di Giustizia Europea</span></span></strong><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">,</span> in relazione all&#8217;annosa vicenda dell&#8217;autorizzazione commerciale al megastore Open Land, cos&igrave; provvede: &#8220;La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Sicilia, con ordinanza del 20 ottobre 2016, &egrave; manifestamente irricevibile&#8221;. Lo &egrave;, scrivono i giudici europei, <strong>perch&eacute; gli elementi della controversia si collocano tutti all&#8217;interno dello Stato italiano</strong> (e le disposizioni del Trattato FUE &#8211; funzionamento dell&#8217;Unione europea &#8211; in materia di libert&agrave; di stabilimento e di libera prestazione dei servizi non sono applicabili a una tale fattispecie) e quindi il giudice del rinvio (collegio formato dal presidente Antonio Vinciguerra, estensore Dauno Trebastoni, consigliere Agnese Barone) avrebbe dovuto, attenendosi al disposto dell&#8217;articolo 94 del regolamento di procedura (bastava leggerlo!), egli stesso indicare quale fosse il collegamento tra la controversia in essere e le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione relative alle libert&agrave; fondamentali per cui si era reso necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte. Ma questo non &egrave; avvenuto: in ordine al contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, <strong>la richiesta &egrave; lacunosa n&eacute; sono presenti almeno le spiegazioni delle ipotesi di fatto su cui fonda la controversia</strong> in merito ai punti chiave della libert&agrave; di stabilimento e libera prestazione di servizi, cos&igrave; come al diritto della concorrenza.</span></p>
<p style="margin: 0px 0px 13px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">Il Tar di Catania, come abbiamo spiegato in un articolo del dicembre scorso, si era rivolto alla Corte di Giustizia Europea affinch&eacute; essa chiarisse se la disciplina dell&rsquo;UE, in materia di concorrenza e libera circolazione di servizi, e quella nazionale di liberalizzazione delle attivit&agrave; economiche del 2011, avessero o meno determinato l&#8217;inoperativit&agrave; della legge regionale 28/99 che, per l&rsquo;apertura di una grande struttura di vendita, prescrive un&rsquo;apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in conformit&agrave; alle determinazioni adottate appunto dalla conferenza di servizi. <strong>Conferenza di servizi mai tenutasi a causa di quattro ricorsi delle due parti in causa</strong>, ritenuta inutile dalla societ&agrave; Emmea in quanto sarebbe stata sorpassata dalle modifiche normative determinatesi nel tempo, indispensabile invece dall&rsquo;amministrazione comunale, forte di due sentenze del CGA che ancora ritiene in vigore la legge 28/99 la quale prescrive un&rsquo;attenta valutazione dell&rsquo;impatto che l&rsquo;apertura di una grande struttura di vendita ha sul territorio sia riguardo a fattori quali la mobilit&agrave;, il traffico e l&rsquo;inquinamento, sia al rispetto di eventuali vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale (cos&igrave; come di fatto &egrave; sulla balza dell&#8217;Epipoli). </span></p>
<p style="margin: 0px 0px 13px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="margin: 0px; font-size: 12.5pt;">Una vicenda, come si ricorder&agrave;, resa ancor pi&ugrave; complicata da una lettera anonima</span></strong></span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;"> pervenuta alla redazione di Siracusa news che di fatto prospettava situazioni che potrebbero essere assimilate a quelle oggi all&#8217;attenzione della procura romana.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il preside: “La supplenza tocca a lei ma la legge mi vieta di dargliela”</title>
		<link>https://www.lacivettapress.it/2015/04/11/il-preside-la-supplenza-tocca-a-lei-ma-la-legge-mi-vieta-di-dargliela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concetto Rossitto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 16:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Buona scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Giustizia Europea]]></category>
		<category><![CDATA[stabilizzazione docenti]]></category>
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					<description><![CDATA[“Se lo facessi, rischierei di dover rifondere io il danno all’erario”.Dialogo semiserio tra un dirigente scolastico e un precario alla soglia dei fatidici 36 mesi di servizio, anche non continuativo, oltre i quali avrebbe diritto al tempo indeterminato Cosa pensereste di un imprenditore privato che, per evitare di assumere stabilmente un dipendente, non gli rinnovasse &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><em></em></span></h2>
<h2 style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><em>“Se lo facessi, rischierei di dover rifondere io il danno all’erario”.</em><em>Dialogo semiserio tra un dirigente scolastico e un precario alla soglia dei fatidici 36 mesi di servizio, anche non continuativo, oltre i quali avrebbe diritto al tempo indeterminato</em></span></h2>
<p>  <span id="more-5786"></span>  </p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><strong style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">Cosa pensereste di un imprenditore privato che, per evitare di assumere stabilmente un dipendente, non gli rinnovasse il contratto a tempo determinato prima dello scadere dei 36 mesi di servizio e passasse all’assunzione di altre persone, magari con un curriculum meno corposo o con meno titoli?  </strong><span style="line-height: 1.3em;">Probabilmente considerereste una carognata una scelta del genere e ne sareste indignati. Pensereste a una volontà pervicace di mantenere in condizioni precarie i lavoratori dipendenti: per avere le mani libere nel dosare la forza lavoro, per evitare qualsiasi difficoltà di licenziamento, per evitare ai dipendenti l’acquisizione di diritti e tutele più consistenti, per dissuadere i precari dalla tentazione di avanzare richieste di aumenti stipendiali e/o di avviare rivendicazioni di altro genere, o per chissà quali altri interessi padronali. Tutti riassumibili in una sorta di slogan: al datore di lavoro interessa la precarizzazione dei lavoratori. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small; line-height: 1.3em;">Ma cosa pensereste se a compiere la stessa scelta fosse addirittura il governo di uno Stato democratico e di diritto? Per esempio, se fosse il governo italiano, l’attuale governo, che non dovrebbe essere portatore di una cultura di destra, ma espressione di una sensibilità sociale molto garantista nei confronti del lavoro e dei diritti? Non credereste alla notizia o, in caso contrario, vi ricredereste sulla credibilità del governo e sulla sua coerenza con i valori che esso dovrebbe incarnare e testimoniare. Tertium non datur.</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><span style="line-height: 1.3em;">Ebbene, proprio questo governo guidato dal segretario del Partito Democratico (e  non di una forza politica della destra iperliberista), nella versione in nostro possesso del ddl sulla «buona scuola», conferma le incredibili indiscrezioni che circolano sull’argomento: </span><em style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">«</em><em style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi». </em><span style="line-height: 1.3em;">Sì, avete capito bene: </span><strong style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">il preside di una scuola non potrebbe più conferire una supplenza al docente (o al bidello o all’applicato…) che ne abbia diritto, se tale incarico consentisse all’interessato di raggiungere e superare la soglia dei 36 mesi di servizio</strong><span style="line-height: 1.3em;">, anche non continuativo. Ovviamente, ciò accadrà solo se il ddl diverrà legge senza modifiche. È noto che a Renzi non piace ascoltare le obiezioni di nessuno, ma noi della Civetta ci auguriamo che i suoi consiglieri personali e, soprattutto, gli organi del suo partito riescano a sussurrargli gli emendamenti giusti. Altrimenti…  Altrimenti ne sentiremo delle belle, a settembre, nella buona scuola!</span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><span style="line-height: 1.3em;">Come questo dialogo immaginario: «</span><strong style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">Spiacente, professor Sempronio. La supplenza toccherebbe a lei, ma la renzianissima legge sulla buona scuola mi vieta di rispettare il suo diritto</strong><span style="line-height: 1.3em;">. Da segnalazioni confidenziali ricevute e da riscontri obiettivi effettuati risulta che lei ha già racimolato periodi di servizio non continuativi per complessivi 35 mesi. Se le conferissi questo incarico, che presumibilmente durerà due mesi, salvo prolungamento dell’assenza del titolare, ella raggiungerebbe i 36 mesi di servizio e potrebbe giovarsi della sentenza che le consente di ottenere l’assunzione a tempo indeterminato su posto vacante.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><span style="line-height: 1.3em;">“</span><strong style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">Come dice? Ah, sì, certamente: lei avrebbe diritto ad avere questo contratto per la posizione che occupa in graduatoria, ma…</strong><span style="line-height: 1.3em;"> le graduatorie hanno perso efficacia e a me è vietato consentirle di conseguire la stabilizzazione. Che vuole che le dica? Faccia ricorso. Sollevi il caso di fronte al Tar, poi eventualmente ricorra al Cga o al Consiglio di Stato. Si rivolga a un sindacato. Promuova assieme ad altri suoi colleghi una class action. Cerchi di fare in modo che della vicenda si occupi la Corte Costituzionale.  Io capisco le sue ragioni, ma, se la assumo, violo l’art. 12 della legge sulla “buona scuola” e rischio di determinare un danno per l’erario, del quale potrei essere chiamato a rispondere in prima persona.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><span style="line-height: 1.3em;">“</span><strong style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">Comprendo il suo disappunto ma anche lei deve comprendermi</strong><span style="line-height: 1.3em;">: in questo nostro paese, caro prof. Sempronio, un alto funzionario del Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture può anche decuplicare i costi di lavori pubblici non necessari, alimentando la corruzione, e magari farla franca o, se viene pescato, può cavarsela con qualche mese di condizionale, dopo qualche giorno di arresto domiciliar. Probabilmente nessuno gli chiederà mai di risarcire le somme ingenti che avrà fatto spendere allo Stato. Chi ha dato  ha dato e chi ha avuto…  Ma io sono solo un preside, un modestissimo dirigente scolastico: io potrei essere chiamato a risarcire (magari a rate, con trattenute dallo stipendio) il danno economico.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><span style="line-height: 1.3em;">“</span><strong style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">Capisco il suo stupore, professor Sempronio. Ma lei deve considerare</strong><span style="line-height: 1.3em;"> che nello scorso novembre la Corte di Giustizia europea ha condannato lo Stato italiano all’assunzione in ruolo dei supplenti con più di 36 mesi di servizio e, malgrado ciò,  non stabilizzati; con tanto di relativi indennizzi, che l’Anief sta calcolando intorno a 50mila euro in media per lavoratore. È per questo che il buon Renzi, con virtuosa cattiveria, vuole cautelare la buona scuola. Ed è sempre per questo che un buon preside deve astenersi dall’assumere un supplente che avrebbe diritto a un incarico a tempo determinato.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><strong style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">“Insomma, se io la assumessi, consentendole di accumulare più di 36 mesi di servizio, non sarei un buon preside</strong><span style="line-height: 1.3em;">: il mio sarebbe buonismo esecrabile o dabbenaggine sanzionabile in quanto lo Stato potrebbe incorrere nella conseguenza di doverle confermare il contratto a tempo indeterminato in ottemperanza alla sentenza della Corte Europea. E io nella conseguenza di essere chiamato a risarcire il danno erariale. Potrei anche essere chiamato ad incrementare proprio il fondo per il risarcimento istituito con la legge sulla buona scuola».</span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><strong style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">“Lei mi guarda incredulo, professore… e io allora le leggo il comma 2 dell’art. 12 del DDL</strong><span style="line-height: 1.3em;">. Esso così recita: ‘</span><em style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione ecc. è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016</em><span style="line-height: 1.3em;">’. Mi crede adesso? E mi crede se le dico che quella dotazione è ritenuta esigua in quanto basterebbe a risarcire solo due centinaia di precari mentre sarebbero migliaia gli aventi diritto  che si starebbero già rivolgendo ai tribunali?  Si metta nei miei panni, professore: io non posso correre il rischio di essere condannato ad incrementare di tasca mia quella somma che il governo dovrà pagare. </span><strong style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">E dunque, prudenzialmente (per viltà o per timore di una sanzione e per responsabilità verso lo Stato che non vuole consentirle di maturare il diritto alla stabilizzazione), non la assumo.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small; line-height: 1.3em;">“Sono consapevole di farle una carognata, ma preferisco, con la morte nel cuore, applicare fedelmente questa dura legge, che reputo ingiusta. Le esprimo però tutta la mia solidarietà morale (che lei, non senza ragione, giudicherà ipocrita; lo farei anch’io se fossi nei suoi panni) e la invito ad opporre ricorso contro questa mia scelta di scavalcarla e di conferire l’incarico a persona che troverò in successiva posizione di graduatoria”.</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;" align="right"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><strong>*Già dirigente scolastico</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"> </span></p>
<p align="left"> </p>
<h2 style="text-align: justify;" align="center"> </h2>
<p align="left"> </p>
<h2 style="text-align: justify;" align="center"> </h2>
<p align="left"> </p>
<h2 style="text-align: justify;" align="center"> </h2>
<p align="left"> </p>
<h2 style="text-align: justify;" align="center"> </h2>
<h2 style="text-align: justify;" align="left"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"> </span></h2>
]]></content:encoded>
					
		
		
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