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	<title>art. 117 della Costituzione &#8211; La Civetta di Minerva</title>
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	<description>Notizie e Attualità da Siracusa</description>
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		<title>Gongolano le lobby dell’acqua e Crocetta tace</title>
		<link>https://www.lacivettapress.it/2017/06/07/gongolano-le-lobby-dell-acqua-e-crocetta-tace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concetto Rossitto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 20:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acqua: un diritto per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[legge regionale 19/2015]]></category>
		<category><![CDATA[Statuto dell’Autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione esclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[art. 117 della Costituzione]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;autonomia siciliana calpestata dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha bocciato non solo parti essenziali della legge regionale ma il nostro Statuto. Errare &#232; umano, e anche i giudici sono uomini &#160; La Civetta di Minerva, 19 maggio 2017 Ricorderanno i nostri lettori che il governo Renzi (poi licenziato dal voto referendario) aveva fatto ricorso, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0px -19px 0px 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><em><span style="margin: 0px; font-size: 12.5pt;">L&rsquo;autonomia siciliana calpestata dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha bocciato non solo parti essenziali della legge regionale ma il nostro Statuto. Errare &egrave; umano, e anche i giudici sono uomini</span></em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>  <span id="more-9360"></span>  </p>
<p style="margin: 0px -19px 0px 0px; text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">La Civetta di Minerva, 19 maggio 2017</span></span></p>
<p style="margin: 0px -19px 0px 0px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">Ricorderanno i nostri lettori che il governo Renzi (poi licenziato dal voto referendario) aveva fatto ricorso, con varie impugnative, contro<strong> la nostra legge regionale 19/2015</strong> sulla gestione delle risorse idriche. Si sperava che la Corte Costituzionale tenesse nel dovuto conto il fatto che tale legge regionale era <strong>incardinata sul nostro Statuto dell&rsquo;Autonomia, che ha rango costituzionale</strong> e che, pertanto, non &egrave; subordinabile ma equiparabile alla Costituzione. Ma nel contempo si temeva che l&rsquo;esito potesse essere diverso da quello sperato. E cos&igrave; &egrave; stato. Purtroppo. </span></p>
<p style="margin: 0px -19px 0px 0px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">In questo momento generale di crisi anche i princ&igrave;pi del diritto vacillano e non si sa pi&ugrave; chi eserciti la sovranit&agrave; e secondo quali regole, n&eacute; quali siano le leggi veramente fondamentali, alle quali le norme ordinarie devono risultare coerenti.<strong> Secondo il giudizio della Corte, la nostra Autonomia siciliana (scritta nello Statuto) non sarebbe cos&igrave; forte</strong> e cos&igrave; esplicita come quella della Val D&rsquo;Aosta e l&rsquo;altra della Provincia di Trento:<strong> &laquo;</strong></span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">Questa Corte ha riconosciuto che spetta alla Regione autonoma Valle d&rsquo;Aosta (sentenza n. 142 del 2015) e alla Provincia autonoma di Trento (sentenza n. 51 del 2016) potest&agrave; legislativa primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, sulla base <strong>di un sistema di previsioni statutarie che non &egrave; dato ravvisare per la Regione siciliana&raquo;</strong>. Increduli, cerchiamo di verificare. L&rsquo;art. 14 del nostro Statuto recita che l</span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">&#8216;Assemblea ha facolt&agrave; legislativa esclusiva in materie varie tra le quali (lettera i) le &laquo;acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d&#8217;interesse nazionale&raquo;. Ci sembra di capire che la facolt&agrave; legislativa esclusiva della Regione sull&rsquo;acqua (e su tutti gli aspetti connessi alla sua salvaguardia e gestione) sia pienamente affermata, con la sola ed esplicita esclusione di interventi su opere idriche di interesse nazionale. Ma <strong>per la Corte l&rsquo;autonomia valdostana e trentina presenterebbe invece &laquo;</strong></span><strong><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">una marcata differenza</span></strong><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;"> [&hellip;]rispetto alla previsione statutaria siciliana&raquo;. A noi non sembra. </span></p>
<p style="margin: 0px -19px 0px 0px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">Ma <strong>la Corte cos&igrave; argomenta : &laquo;L&rsquo;art. 14 dello statuto della Regione siciliana</strong>, nell&rsquo;enumerare le materie nelle quali la Regione siciliana ha potest&agrave; legislativa primaria, contiene un generico riferimento alle &laquo;acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale&raquo; (lettera i), ma la previsione &egrave; da riferire alla mera disciplina demaniale del bene idrico e marittimo, come si desume sia dal dato letterale [???], che significativamente considera l&rsquo;acqua in quanto oggetto di opera pubblica, sia dal dato di contesto del collegamento con la norma statutaria, che dispone l&rsquo;appartenenza delle acque pubbliche al demanio regionale, con l&rsquo;eccezione delle acque che interessano la difesa e i servizi di carattere nazionale&rdquo; (art. 32). </span></p>
<p style="margin: 0px -19px 0px 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="margin: 0px; font-size: 12.5pt;">L&rsquo;argomentazione non &egrave; affatto convincente</span></strong></span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">. Il citato passo dello Statuto, letteralmente interpretato, esclude la competenza regionale solo dalle acque che siano oggetto di opere pubbliche nazionali, lasciando in tal modo allo Stato la facolt&agrave; di legiferare solo su opere idriche di interesse nazionale. <strong>Solo per congettura o per desunzione <em>ex silentio</em> (dal non scritto!) la Corte esclude</strong> che la competenza della regione possa riguardare l&rsquo;aspetto normativo della gestione, in quanto non espressamente affermato. A nostro avviso, l&rsquo;interpretazione capziosamente riduttiva della norma statutaria (di rango costituzionale) inficia tutto l&rsquo;impianto della sentenza. La Corte trova una conferma alla sua capziosa congettura nell&rsquo;art. 17 dello Statuto che cos&igrave; recita: </span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">&laquo;Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l&#8217;Assemblea regionale pu&ograve; [&hellip;] emanare leggi, anche relative all&#8217;organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie [&hellip;]:</span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">h) assunzione di pubblici servizi; [&hellip;] &raquo;. Nessun riferimento esplicito al servizio idrico!</span></p>
<p style="margin: 0px -19px 0px 0px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">A causa di tale dicitura la Corte afferma che &laquo;I servizi pubblici compaiono invece tra le materie di potest&agrave; legislativa regionale concorrente&raquo;. Ergo &laquo;la disciplina concernente le modalit&agrave; dell&rsquo;affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica &egrave; riferibile alla competenza legislativa statale in tema di tutela della concorrenza&raquo;. E qui sta il busillis, creato per errata segmentazione (o voluta omissione) di elementi del testo della legge 19 o forzata combinazione di elementi contenuti in articoli diversi dello Statuto. <strong>La Corte trascura, a nostro avviso, proprio il comma primo dell&rsquo;art. uno della legge 19</strong>. Che non &egrave; stato impugnato da Renzi. E che non &egrave; stato dichiarato illegittimo. Tale articolo, dichiarata l&rsquo;acqua bene comune, impedisce di confondere il servizio idrico &laquo;</span><span style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;"><span style="color: #808080; font-family: times new roman,times;">non assoggettabile a ragioni di mercato</span>&raquo;</span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;"> con altri servizi di rilevanza economica. Renzi non lo impugna, la Corte non lo dichiara illegittimo ma&hellip; non ne tiene conto: lo scorda. </span></p>
<p style="margin: 14.66px -19px 20px 0px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">Inoltre il c</span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">omma 5 dell&rsquo;art. 1 recita: </span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">&laquo;Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali realizzano la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo, [servizio] che, ai sensi degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell&rsquo;Unione Europea nonch&eacute; dell&rsquo;articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell&rsquo;Unione Europea, &egrave; da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale&raquo;. Dunque la legge regionale ha deliberatamente escluso il carattere economico del servizio ed ha sancito la &ldquo;gestione pubblica del servizio integrato&rdquo;.<span style="margin: 0px;">&nbsp; </span>Ci pare che la Corte abbia anche omesso di considerare questa opzione di fondo, continuando a ragionare di <strong>un servizio a cui essa (Corte) attribuisce una connotazione economica, arrivando ad assoggettarlo alle norme sulla concorrenza</strong>. Sulla base della semplice omissione di una statuizione normativa non impugnata e non dichiarata illegittima! </span></p>
<p style="margin: 0px -19px 0px 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="margin: 0px; font-size: 12.5pt;">Le conseguenze appaiono sconcertanti</span></strong></span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">: il principio generale a cui si dovrebbe conformare, secondo la Corte, l&rsquo;attivit&agrave; legislativa regionale sarebbe quello di tutelare non la gestione pubblica di un bene comune ma la concorrenza dei gestori privati interessati a contendere al pubblico la gestione del bene comune. Un principio economicistico. Regolamentato dalla Costituzione Italiana, ma tra le materie di competenza esclusiva del legislatore statale e, dunque relativamente ad un ambito non automaticamente estendibile alle regioni autonome. Lo Stato, infatti, secondo l&rsquo;art. 117 della Costituzione, &ldquo;ha legislazione esclusiva&rdquo; [sic!] in materie varie, tra cui (lettera e) &laquo;la tutela della concorrenza&raquo;. Ma la Corte stessa ha </span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">affermato che &laquo;i servizi pubblici [con valenza economica] compaiono invece tra le materie di potest&agrave; legislativa regionale concorrente&raquo;. Mentre, per le argomentazioni sopra esposte, il servizio idrico di cui alla legge regionale 19/15 non dovrebbe rientrare neppure tra questi ultimi. <strong>Un guazzabuglio! Un ginepraio in cui ci sembra essersi smarrita persino la Corte</strong>. Alla quale esprimiamo il nostro pi&ugrave; profondo rispetto anche in questo<span style="margin: 0px;">&nbsp; </span>momento in cui ne segnaliamo, con stupore e imbarazzo, un probabilissimo errore. </span></p>
<p style="margin: 0px -19px 0px 0px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">Se poi c&rsquo;&egrave;, ad avviso della Corte, una discrasia tra l&rsquo;art. 17 dello Statuto (avente rango costituzionale) e l&rsquo;art. 117 della Costituzione, essa va affrontata e risolta in sede legislativa; non in sede interpretativa. A parer nostro, non pu&ograve; la Corte risolvere il contrasto assegnando la supremazia alla Costituzione rispetto allo Statuto, che ha pari rango costituzionale. Ma probabilmente <strong>la contraddizione (pi&ugrave; apparente che reale) nasce dall&rsquo;aver attribuito al servizio idrico un valore economico</strong> (che esso non ha nella legge regionale); valore economico che lo confinerebbe addirittura tra i temi di competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex art 117 della Costituzione); la natura non economica del servizio, predicata dalla legge regionale (art. 1), lo differenzia invece da quegli altri pubblici servizi &laquo;</span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">di prevalente interesse regionale&raquo;</span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;"> che l&rsquo;art. 17 dello Statuto sottomette alla facolt&agrave; legislativa regionale concorrente o da esercitarsi </span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12.5pt;">&laquo;entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato&raquo;. </span></p>
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